Il 2 luglio prossimo tax day
di EVOLUTIONA partire dal 2017, per effetto delle disposizioni previste dall’articolo 7-quater del D.L. 193/2016, il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi e dal modello Irap (saldo e prima rata di acconto) va effettuato entro il 30 giugno ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (in caso di contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare), fermo restando la facoltà di eseguire il versamento entro il 30° giorno successivo ai suddetti termini applicando la maggiorazione del 0,40% (ad esempio al 30 luglio – per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il richiamato termine per il 2018 slitterà al 2 luglio in quanto il 30 Giugno cade di sabato.
Al fine della determinazione del quantum debeatur in tale sede si evidenzia sinteticamente che:
- il saldo Irpef, Ires ed Irap è determinato quale differenza tra:
- l’imposta risultante dal modello Redditi e dal modello Irap;
- e quanto versato a titolo di acconto l’anno precedente.
- l’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile o da utilizzare in compensazione se il relativo importo non è superiore a:
- 12 euro in caso di Irpef (comprese le relative addizionali) e Ires;
- 10,33 euro in caso di Irap (una misura diversa può essere fissata dalla legge regionale).
- l’acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, come di consueto, è determinato nella misura del 100% dell’ammontare esposto nei righi RN17 del modello Redditi SC, o RN28 del modello Redditi ENC o RN34 del modello Redditi PF. L’importo così determinato potrà essere versato nella misura del 40% secondo gli stessi termini per il versamento del saldo 2017 ed il 60%, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Il contribuente, in ogni caso, ai fini del versamento del saldo 2017 e del primo acconto 2018 potrà avvalersi:
- della scadenza del 20 agosto 2018 applicando una maggiorazione dello 0,40% all’importo dovuto;
- della rateizzazione degli importi maggiorati degli interessi.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |