29 Agosto 2016

Dal 2017 iscrizione a regime per chi richiede il 5 per mille

di Luca Caramaschi
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Sono in vigore dallo scorso 24 agosto le disposizioni contenute nel D.P.C.M. datato 7 luglio 2016 e pubblicate nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2016, che attuano le previsioni contenute nella Legge di Stabilità per l’anno 2015 (articolo 1 comma 154 L. 190/2014) in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille.

In particolare il nuovo provvedimento apporta significative modifiche al D.P.C.M. datato 23 aprile 2010, che negli ultimi anni ha regolato le attività di quanti (enti di volontariato ed associazioni sportive) hanno inteso richiedere ai contribuenti di destinare loro una parte della propria Irpef (il cinque per mille, appunto) operando tale scelta in dichiarazione dei redditi.

È opportuno in proposito ricordare, che a seguito delle modifiche normative contenute nella legge di Stabilità per l’anno 2015, il cinque per mille ha assunto a pieno titolo il profilo di un contributo certo, a regime, non più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui. Il beneficio del 5 per mille rappresenta pertanto una forma stabile di finanziamento per un ampio ventaglio di settori di rilevanza sociale.

Con la circolare n. 13/E/2015, e proprio in considerazione della “stabilizzazione” dell’istituto del cinque per mille, è stata fornita con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo. In pratica, una sorta di guida con le istruzioni complete in riferimento alla tempistica e alle modalità da seguire. Indicazioni che vanno ora riconsiderate e “ritarate” alla luce dei contenuti proposti dal recente decreto attuativo.

La modifica di maggior impatto è sicuramente quella contemplata dall’articolo 1 del D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, che introduce un nuovo articolo 6-bis al precedente D.P.C.M. datato 23 aprile 2010.

Un primo aspetto da mettere in evidenza è certamente la decorrenza delle nuove previsioni: il comma 2 dell’articolo 1 del citato D.P.C.M. prevede espressamente che le stesse “si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016”. Solo quindi per gli enti che hanno correttamente completato l’iter nel corso del presente anno (o che potranno farlo anche entro il prossimo 30 settembre 2016 sfruttando le possibilità offerte dall’istituto della remissione in bonis) avranno diritto a godere delle semplificazioni, che di seguito descriveremo, già a partire dall’esercizio finanziario 2017. Per quanti invece vorranno procedere alla “prima iscrizione” a decorrere dal 2017 si dovrà necessariamente fare ricorso alle modalità descritte nella già citata circolare n. 13/E/2015.

Rubricato “Semplificazione degli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille” il nuovo articolo 6-bis del D.P.C.M. datato 7 luglio 2016 testualmente prevede al comma 1 che “L’iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione”. Prosegue poi il successivo comma 2 affermando che “Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente”.

Alla luce delle nuove previsioni, quindi, gli adempimenti che non saranno più da porre in essere sono i seguenti:

  • presentazione telematica della domanda di iscrizione negli elenchi (che per l’esercizio finanziario 2016 doveva essere spedita entro lo scorso 31 marzo 2016);
  • presentazione – tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – di una dichiarazione sostitutiva con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale (che per l’esercizio finanziario 2016 doveva essere spedita entro lo scorso 30 giugno 2016).

Tali adempimenti verranno “sostituiti” da una iscrizione automatica in un apposito elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate che avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno. È poi prevista una procedura per correggere eventuali errori o per apportare modifiche, da attuarsi entro il successivo 20 maggio, che prevede verosimilmente l’invio di una lettera raccomandata presso la DRE competente per territorio (il decreto, in realtà, non prevede in concreto la modalità da utilizzare per l’inoltro di tale comunicazione e, quindi, sarà necessario attendere indicazioni ufficiali sul punto).

Un altro aspetto che dovrà essere chiarito è da ricondursi alla specificità in cui versano le associazioni sportive dilettantistiche: per tali soggetti gli enti competenti a ricevere le comunicazioni non sono mai state la DRE bensì gli Uffici territoriali del CONI e quindi sarà opportuno attendere precisazioni ufficiali in tal senso, anche in considerazione della abrogazione delle disposizioni che, seppur in tema di rendicontazione, facevano richiamo allo specifico D.M. datato 2 aprile 2009 che detta “Modalità’ di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF”.

I successivi commi 3 e 4 del nuovo articolo 6-bis dettano le regole da seguire al verificarsi di due situazioni particolari:

  • variazione del rappresentate legale: in tale caso il nuovo rappresentante dovrà provvedere a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo;
  • sopravvenuta perdita dei requisiti: il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette all’amministrazione competente, sempre tramite lettera raccomandata, la revoca dell’iscrizione.

In risposta ad un’esigenza di trasparenza, con il nuovo articolo 11-bis aggiunto al D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 viene previsto che le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, provvedano alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Le restanti modifiche apportate dal nuovo decreto attengono alle regole di rendicontazione che devono osservare gli enti che hanno percepito il relativo contributo.

Con una consistente modifica apportata all’articolo 12 del D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 viene previsto che i soggetti destinatari del contributo redigano uno specifico rendiconto, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite.

Il rendiconto dovrà poi contenere:

  • i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
  • l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
  • l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per le risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  • le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  • l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Viene infine previsto un esonero dall’obbligo di invio del rendiconto e della relativa relazione per coloro che hanno percepito contributi per un importo inferiore ad euro 20.000; tali soggetti dovranno comunque predisporre rendiconto e relazione entro un anno dalla ricezione del contributo, che andrà conservata per un periodo di dieci anni e presentata all’Amministrazione finanziaria in caso di esplicita richiesta.

Con riferimento ai controlli amministrativo-contabili che le amministrazioni competenti possono operare presso le sedi degli enti beneficiari, viene precisato che possono essere eseguite anche “a campione”.

Da ultimo, viene disposta l’abrogazione dei commi 2 e 7 del richiamato articolo 12: si tratta delle specifiche previsioni dettate per la rendicontazione e i controlli nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, che dovevano avvenire secondo i criteri stabiliti dal D.M. datato 2 aprile 2009. Con il nuovo D.P.C.M. viene quindi ristabilita una sostanziale uniformità, sotto tale profilo, delle regole da seguire per tutti gli enti interessati alla ripartizione del cinque per mille.

Sempre all’insegna del dogma della trasparenza, con un nuovo articolo 12-bis inserito nel D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 viene poi previsto l’obbligo per le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito web, i rendiconti e le relazioni illustrative ricevute dagli enti, entro un mese dalla ricezione.

Infine, con riferimento ai casi di recupero del contributo, viene aggiunta all’articolo 13 del D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 una nuova ipotesi, rubricata alla lettera a-bis) rappresentata dalla situazione in cui “venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario”.

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