Le novità ACE della Manovra correttiva
di EVOLUTION
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 50/2017 diventano operative, dal “periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016” (quindi, dal 2017 per i soggetti “solari”), le modifiche ivi apportate alla disciplina ACE.
In particolare, viene disposto che, ai fini del calcolo della base ACE, verranno presi in considerazione solo gli incrementi netti del patrimonio degli ultimi 5 esercizi, ossia quelli dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo ed i quattro precedenti, escludendo gli esercizi anteriori a quelli indicati: ad esempio, se una società determina l’ACE per il 2017 dovrà conteggiare solo le movimentazioni del quinquennio 2013-2017 (nella versione “ante modifica”, invece, avrebbe potuto tener conto delle movimentazioni dal 2011 al 2017). La “ratio” della nuova disposizione, dunque, è quella di sostituire un parametro “fisso” (patrimonio netto al 31/12/2010) con un parametro “mobile”, ossia il patrimonio netto esistente al termine del quinto esercizio precedente.
Per i soggetti Irpef, nell’ambito del D.L. 50/2017 viene poi stabilito che:
- per il periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31/12/2015 (quindi, dal 2016 per i contribuenti “solari” – modello Redditi 2017) rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010;
- a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31/12/2016 (quindi, dal 2017 per i contribuenti “solari” – modello Redditi 2018) e fino a quello in corso al 31/12/2019, rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto 31/12 del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale si applica l’ACE.
In tal modo, per i soggetti Irpef, l’incremento patrimoniale 2015-2011 andrà via via a ridursi dal 2017 al 2019, fino ad azzerarsi dal 2020.
A partire 2020, pertanto, si avrà piena coincidenza delle regole ACE applicate dai soggetti Irpef e Ires.
Peraltro, il periodo quinquennale rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base ACE, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.
Come abbiamo anticipato, sul piano della decorrenza le nuove norme riguardano i periodi d’imposta successivi al 31/12/2016. Restano, quindi, ferme le regole di calcolo previste per l’anno solare 2016 per le società di capitali e imprese individuali/società di persone. Tuttavia, sono previsti appositi obblighi di ricalcolo dell’acconto 2017, rideterminando l’imposta storica del 2016 in modo da applicare le nuove disposizioni.
In particolare, per l’acconto Ires 2017 occorrerà “ricalcolare” l’imposta 2016 tenendo conto dei soli incrementi del quinquennio 2012-2016, quale base di calcolo con il metodo storico; resta ferma la possibilità di ricorre, eventualmente, al metodo previsionale.
Nessun obbligo di ricalcolo dell’acconto 2017, invece, è previsto per i soggetti Irpef.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: • l’ambito soggettivo dell’agevolazione; • le modalità di determinazione dell’ACE; • l’eccedenza ACE nelle operazioni straordinarie; • la trasformazione dell’ACE in credito d’imposta; • la disciplina antielusiva dei gruppi societari. |