29 Maggio 2017

Acconto IMU/TASI 2017: le modalità di versamento

di EVOLUTION
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Il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento dell’acconto IMU/TASI 2017, da effettuare tramite modello F24 ovvero apposito bollettino.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti” la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo trattata nello specifico le modalità di versamento dei citati tributi locali nonché le procedure da seguire in caso di errori nel versamento.

Entro il prossimo 16 giugno, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della prima rata dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017, la quale deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente, ossia per il 2016.

Per quanto concerne le modalità di versamento, si ricorda che è possibile utilizzare:

  • il modello F24 “ordinario”;
  • il modello F24 “semplificato”;
  • l’apposito bollettino postale.

Versamento mediante F24 ordinario

Nell’ambito del modello F24, i dati relativi al versamento dell’IMU/TASI devono essere evidenziati nella “Sezione IMU e altri tributi locali” con le consuete modalità.

In particolare, si rammenta che il versamento in esame:

  • deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro;
  • non deve essere effettuato se l’importo dovuto non supera i 12 euro; tale importo va riferito all’imposta dovuta per l’intera annualità. Tuttavia, i Comuni possono deliberare importi diversi ed è, quindi, possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

Versamento mediante F24 semplificato

I soggetti non titolari di partita Iva possono utilizzare anche il modello F24 “semplificato” ai fini del versamento in esame. Le modalità di compilazione di tale modello sono analoghe a quelle previste per il modello “ordinario”, unica differenza è l’indicazione del codice “EL” che individua l’Ente locale quale destinatario del versamento all’interno della sezione “Motivo del pagamento” (colonna “Sezione”).

Versamento mediante bollettino c/c/p

L’apposito bollettino di c/c/p può essere presentato in forma cartacea ovvero utilizzando il canale telematico gestito da Poste Italiane Spa.

Al riguardo, il D.M. 23 novembre 2012, ai fini IMU, precisa che:

  • i bollettini sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali;
  • il bollettino postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni. Su tale conto corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. Il conto corrente postale, ai fini del versamento, è obbligatoriamente intestato a “Pagamento IMU”.
  • in caso di versamento tramite il servizio telematico, il contribuente riceve unitamente:
    • conferma dell’avvenuta operazione con le modalità previste dal servizio telematico;
    • l’immagine “virtuale” del bollettino ovvero una comunicazione in formato “testo” contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L’immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Allo stesso modo, il D.M. 23 maggio 2014, ai fini TASI, precisa che:

  • il bollettino riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i Comuni. Su tale conto corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. Il conto corrente postale, ai fini del versamento, è obbligatoriamente intestato a “Pagamento TASI”.
  • è possibile effettuare il versamento della TASI tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane, con modalità analoghe a quelle su indicate per l’IMU.

Considerato che nel bollettino è possibile indicare un solo codice Comune, laddove il contribuente possieda più immobili:

  • nel medesimo Comune, il versamento riferito a tutti gli immobili va effettuato con un solo bollettino (“il versamento li deve comprendere tutti”);
  • in Comuni diversi, il versamento va effettuato distintamente per ogni Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Errori nel versamento dell’imposta

Nell’ambito della circolare 1/DF/2016 sono trattate le modalità operative da seguire nel caso in cui il contribuente verifichi di avere effettuato erroneamente versamenti ad enti incompetenti o in misura superiore al dovuto. A tal fine, si rileva quanto segue:

Versamento comune diverso da competente il contribuente, laddove si sia accorto di avere effettuato un versamento a un comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al Comune competente che a quello incompetente, indicando:

  • gli estremi del versamento;
  • l’importo versato;
  • i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento;
  • l’ente locale destinatario delle somme;
  • l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, riversa le somme indebitamente percepite all’ente competente, entro il termine di 180 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Versamento

in eccesso

il contribuente che ha versato un importo superiore al dovuto deve presentare, al Comune competente, apposita istanza di rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Ai fini dell’ottenimento del rimborso il contribuente deve indicare nella propria istanza anche il proprio codice IBAN.

L’istanza deve essere presentata all’ente locale sia nel caso di versamento di competenza del comune che nel caso di versamento di competenza dell’Erario. L’ente locale, una volta ricevute le istanze procede alla verifica delle stesse, completando l’istruttoria entro 180 giorni, dandone comunicazione al contribuente.

Se il rimborso riguarda somme erroneamente versate allo Stato, la restituzione è effettuata da quest’ultimo; tuttavia, il comune può comunque procedere direttamente al rimborso di tali somme dandone comunicazione al Ministero delle Finanze.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna