12 Settembre 2017

Liquidazioni periodiche Iva: sanzioni e ravvedimento operoso

di EVOLUTION
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L’articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016 ha introdotto il “nuovo” articolo 21-bis del D.L. 78/2010 che, a decorrere dal 2017, prevede l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).
Al fine di approfondire le peculiarità del nuovo obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adepimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza nello specifico gli aspetti sanzionatori della comunicazione anche alla luce dei chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E/2017.

L’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 punisce l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

La sanzione è ridotta alla metà (ossia da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati. 

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