I Modelli INTRASTAT dal 2018
di Marco PeiroloCon provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato alcune misure di semplificazione in merito all’obbligo di presentazione dei Modelli INTRASTAT, in attuazione dell’articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, come modificato dal D.L. 244/2016.
Il D.L. 193/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Tuttavia, il D.L. 244/2016 ha mantenuto in vigore il suddetto adempimento comunicativo sino al 31 dicembre 2017.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.
Resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, entro il 25 gennaio 2018, dei modelli INTRASTAT relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi (mensili o trimestrali) antecedenti.
Di seguito, si espongono in forma tabellare le novità relative ai Modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater.
Modello | Periodicità di presentazione | Obbligo di presentazione |
INTRA 2-bis | Mensile, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti | Sì, ai soli fini statistici |
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti | No, né ai fini fiscali, né statistici | |
INTRA 2-quater | Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti | Sì, ai soli fini statistici |
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a 100.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti | No, né ai fini fiscali, né statistici |
I contribuenti non tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici, non avendo raggiunto la soglia di 200.000 o di 100.000 euro, assolvono l’obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010, ovvero di cui all’articolo 1 D.Lgs. 127/2015, cioè con la comunicazione dei dati delle fatture obbligatoria o facoltativa.
Di seguito, si espongono, invece, in forma tabellare le novità relative ai Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater.
Modello | Periodicità di presentazione | Obbligo di presentazione |
INTRA 1-bis | Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti | Sì, ai fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti |
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti | Sì, ai soli fini fiscali | |
INTRA 1-quater | Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti | Sì, ai fini fiscali e statistici |
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti |
Relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio” dei Modelli INTRA 2-quater e INTRA 1-quater, è inoltre prevista una semplificazione, consistente nel ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.
Infine, si ricorda che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 dispone che, per effetto delle modifiche operate ai Modelli INTRASTAT, la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni, fermo restando che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente.
In pratica, a differenza della disciplina in vigore fino al 2017, il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.
14 Febbraio 2018 a 11:35
siete ì più chiari di tutti, pragmatici e validissimi com le Vs. tabelle.
grazie di esistere
14 Febbraio 2018 a 17:55
Grazie a lei per il gradito apprezzamento!