22 Febbraio 2018

Transfer pricing e finanziamenti infruttiferi

di Gian Luca Nieddu
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La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 7019/12/17 del 18.12.2017, è stata chiamata a pronunciarsi su un nuovo caso avente ad oggetto la contestazione della infruttuosità – ai fini fiscali ex articolo 110, comma 7, Tuir – di un finanziamento concesso da una società controllante italiana a due controllate estere residenti ad Hong Kong.

Più in dettaglio, il caso esaminato dalla C.T.P. di Milano vede l’Ufficio competente pretendere l’attribuzione di un componente positivo per l’anno 2011, pari ad euro 135.624,00, quale reddito figurativo dei finanziamenti erogati alle controllate Alfa Limited e Beta Limited con sede ad Hong Kong, sulla base del principio di libera concorrenza.

Rileva il Collegio che la ricorrente è stata sottoposta a controllo per l’anno 2011 a seguito segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio Grandi Contribuenti, atteso che per i due anni precedenti veniva rilevata la violazione della normativa fiscale di cui al citato articolo 110, in materia di congruità dei prezzi di trasferimento.

La società appartiene a un gruppo multinazionale attivo nel campo dei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro, alla somministrazione di personale a tempo determinato e indeterminato, alla ricerca e selezione di personale e all’outsourcing ed, in tale ambito, è stata costituita con lo scopo di acquisire partecipazioni all’estero e di coordinarle, gestirle e supportarle strategicamente e finanziariamente.

Nel bilancio al 31 dicembre 2011, ha iscritto crediti verso imprese controllate per € 49.234.677,00, di cui € 34.620.752,00 registrati tra le immobilizzazioni finanziarie ed € 14.614.602,00 registrati nell’attivo circolante. Alcuni di tali crediti risultano essere sorti a seguito dei rapporti di finanziamento accesi dalla capogruppo Gamma SPA e successivamente trasferiti con formula pro-soluto (e dunque con garanzia dell’esistenza del credito) alla Delta SRL.

I finanziamenti intercorsi con le società di Hong Kong (Alfa Limited e Beta Limited) non hanno generato alcun compenso in quanto sottoscritti con clausola di infruttuosità. Gli altri finanziamenti concessi hanno, invece, determinato la maturazione di interessi attivi che sono stati registrati nel conto economico per l’importo di € 1.861.309,00.

La ricorrente giustifica con la documentazione nazionale (country file) l’infruttuosità dei finanziamenti concessi alle controllate di Hong Kong con la circostanza derivante dall’ opportunità di favorire l’ingresso del gruppo nel mercato cinese.

In altri termini, la società ricorrente ritiene che si siano verificate tutte le circostanze che rendono ragionevole e conforme alla normale prassi commerciale l’operazione finanziaria effettuata con la controllata estera, in quanto sussistono pienamente i criteri di economicità anche per la controllante stessa, con la conseguenza che il comportamento adottato debba essere ritenuto in linea con la normale condotta di un operatore economico professionale.

Le valutazioni del Collegio giudicante

In primo luogo, il Collegio evidenzia che – in presenza di transazioni infragruppo – l’Amministrazione Finanziaria è legittimata ad intervenire se il prezzo intercompany pattuito non riflette le condizioni di mercato, ma costituisce lo strumento per trasferire “materia imponibile” da un Paese ad un altro.

In altre parole, lo scopo della disciplina sul transfer pricing – scrive la C.T.P. di Milano – è quello di rettificare il valore della transazione in base al principio di libera concorrenza per evitare che imprese residenti in Italia sottraggano a tassazione redditi che invece dovrebbero essere soggetti ad imposizione. Per fare ciò, è quindi necessario che le autorità fiscali procedano a verificare il prezzo dell’operazione infragruppo confrontandolo con il valore di mercato di una distinta operazione ed a questa lo adeguino qualora ne risultasse inferiore, con ciò tralasciando ogni ulteriore valutazione di opportunità economica la quale non può che competere al solo imprenditore.

Nella fattispecie in esame, l’Ufficio che ha emesso l’accertamento ha ritenuto che il carattere gratuito dei prestiti verso le consociate di Hong Kong non costituisse, sotto il profilo fiscale, una normale condizione contrattuale (secondo l’accezione di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir) in quanto, in comuni condizioni di mercato, un terzo indipendente non avrebbe acquisito né conservato nel proprio patrimonio un rapporto di finanziamento a titolo gratuito, alla luce dei rapporti intercompany qui emersi. Infatti, rileva l’Ufficio, i finanziamenti con la società Alfa Limited (acquisiti con effetto dal 1° dicembre 2009 a seguito di cessione da parte del precedente creditore, la capogruppo Gamma SPA, ed estinti il primo dicembre 2011) furono in origine contratti prevedendo la corresponsione di interessi al tasso Euribor di 1 anno, maggiorato di uno spread dell’1%. Tuttavia, a pochi giorni dalla stipula, le stesse parti sono intervenute nuovamente sull’accordo, eliminando la fruttuosità inizialmente concordata ed il prestito è stato così mantenuto infruttifero dalla ricorrente sino alla data di sua estinzione.

Nonostante ciò, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente abbia giustificato tale comportamento adducendo che, al fine di realizzare la politica di sviluppo sui mercati esteri di Gamma e quindi di acquisire le società cinesi Beta Limited e Epsilon Limited, era stato indispensabile costituire la società veicolo Alfa Limited, specificando che «in occasione delle acquisizioni è stato necessario dotare la società veicolo della provvista finanziarla necessaria, erogandole un finanziamento, a condizioni standard. La scelta di modificare le condizioni di finanziamento applicate è stata presa a causa della particolare complessità dell’investimento in Cina sopra descritto e delle specifiche condizioni operative delle società controllate coinvolte».

La C.T.P. di Milano, se da un lato ritiene legittimo l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti di qualsiasi operazione non onerosa, dall’altro richiama concetti già espressi da precedenti pronunce della Corte di Cassazione (e.g., sentenza n. 7493/2016), precisando che comunque rimane l’obbligo che l’operazione oggetto di controllo venga esaminata con oggettività, valutando la sostanza economica dell’operazione per confrontarla con analoghe transazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti al fine di valutarne la conformità a queste.

Seguendo tale iter logico, il Collegio giunge ad affermare che – in relazione del regime fiscale del transfer pricing – ogni finanziamento infruttifero non genera necessariamente una redditività imponibile; per cui il controllo delle autorità fiscali non deve essere relegato a mero formalismo, ma deve essere diretto alla ricerca dell’esistenza di operazioni confrontabili di libero mercato.

Alla luce di tutto quanto sopra, rafforzato dalle ulteriori evidenze probatorie racchiuse nella documentazione nazionale ai fini della penalty protection predisposta dal contribuente, la C.T.P. di Milano conclude che il ricorso debba essere accolto in quanto la ricorrente non risulta aver attuato comportamenti sanzionabili sul piano tributario nel mettere a disposizione a titolo gratuito delle proprie controllate estere il denaro necessario al conseguimento dell’acquisizione di partecipate cinesi, perseguendo con tali operazioni le finalità proprie del gruppo industriale al quale appartiene.

Ne consegue che tale comportamento non può essere considerato una violazione dell’articolo 110, comma 7, Tuir, essendo consistito in un finanziamento erogato affinché la controllata avesse la provvista necessaria per effettuare un investimento stabile, contrattualizzato in una forma assimilabile negli effetti ad una dotazione patrimoniale.

Laboratorio professionale sul Transfer Pricing