Perdite su crediti “variabili” per i semplificati per cassa
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata nel modello Redditi 2018 impatta per la prima volta il quadro RG da compilarsi con le nuove regole previste nell’articolo 66 Tuir, come riformulato ad opera della Legge di bilancio 2017.
Come noto, infatti, le imprese individuali e le società di persone che nel 2016 hanno dichiarato ricavi non superiori alle soglie previste per l’adozione del regime di contabilità semplificata, a partire dal periodo d’imposta 2017 devono determinare il reddito con il principio di cassa.
Tuttavia, come emerge anche dalla lettura della circolare AdE 11/E/2017, si tratta di un regime “improntato” alla cassa, poiché sono numerose le fattispecie in cui torna applicabile il principio di competenza (ad esempio ammortamenti, leasing, spese del personale, ecc.).
Si deve altresì tener conto della scelta del metodo contabile adottato dall’impresa per la determinazione del reddito, soprattutto laddove il contribuente abbia scelto di adottare la “presunzione” di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, secondo cui è sufficiente la tenuta dei soli registri Iva presumendo l’incasso o il pagamento alla data di annotazione del documento nei predetti registri.
È del tutto evidente che tale scelta (con opzione e barratura nel rigo VO26 del modello Iva 2018), vincolante per un triennio, snatura ancor di più il principio di cassa, poiché presume l’avvenuto incasso o pagamento a fronte della mera annotazione del documento nei registri Iva.
Tra i tanti elementi reddituali, le perdite su crediti assumono un ruolo peculiare per i contribuenti semplificati per cassa, poiché è evidente che in linea generale la tassazione del componente positivo (ricavo) avviene solo a fronte del relativo incasso, ragion per cui per coloro che non adottano il metodo della sola tenuta dei registri Iva (bensì decidono alternativamente di utilizzare il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, ovvero i solo registri Iva “integrati” con i sospesi di fine anno) le perdite su crediti possono essere dedotte dal reddito solamente se trattasi di crediti sorti prima dell’ingresso nel nuovo regime di cassa (ad esempio un credito sorto nel 2016 a fronte di un ricavo tassato per competenza, con intervenuto fallimento del cliente nel corso del 2017).
Diverse considerazioni devono essere svolte per le imprese (la maggior parte) che hanno optato per la determinazione del reddito in base alle indicazioni di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, dando rilievo presuntivo alle registrazioni operate nei registri Iva, a fronte delle quali si configura l’incasso o il pagamento.
Per tali soggetti, a fronte dell’imponibilità del ricavo di vendita (“incassato” all’atto della registrazione della fattura di vendita) può aversi un credito che nel corso del tempo può diventare inesigibile.
Laddove vi siano gli elementi certi e precisi di cui all’articolo 101, comma 5, Tuir (ad esempio intervenuta sentenza di fallimento, ovvero per i crediti di entità non superiore ad euro 2.500 il decorso dei sei mesi), l’impresa può dedurre per competenza la perdita su crediti.
Restano ferme, anche per tali imprese, tutte le problematiche connesse all’individuazione degli elementi certi e precisi al di fuori delle ipotesi per le quali tali elementi sono già presunti (ad esempio quelli indicati in precedenza).
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