Gruppo Iva: ammissibile l’interpello pre-costituzione
di EVOLUTIONPossono optare per la costituzione del Gruppo Iva i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli:
- finanziario,
- economico e
- organizzativo,
di cui all’articolo 70-ter del D.P.R. 633/1972. I vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
I tre vincoli devono sussistere congiuntamente, altrimenti è precluso l’accesso al regime.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 70-ter, se tra i soggetti sussiste il vincolo finanziario si presumono sussistenti anche gli altri due vincoli. Trattasi di una presunzione legale relativa. Difatti, il vincolo finanziario è il più agevole da verificare e, spesso, porta con sé anche il vincolo organizzativo ed economico.
Il successivo comma 5 prevede che tale presunzione può essere superata da prova contraria fornita mediante la presentazione di un interpello probatorio teso a dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo.
Infine, ai sensi del comma 6, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del Tuir. È comunque possibile dimostrare la sussistenza del vincolo economico presentando all’Agenzia delle Entrate un apposito interpello probatorio.
Con la risoluzione 54/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.
- Il previo esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva non costituisce condizione per la valida presentazione dell’interpello. Diversamente, si determinerebbe la inclusione nel Gruppo Iva di soggetti passivi privi dei requisiti già al momento della opzione, così come la esclusione di entità in possesso degli stessi alla data della dichiarazione di costituzione. In conclusione, quindi, si deve ritenere ammissibile la presentazione dell’interpello anche nel periodo anteriore alla costituzione di un Gruppo Iva.
- L’interpello può essere presentato sia dal soggetto passivo d’imposta rispetto al quale si voglia dimostrare la insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo o la sussistenza di quello economico, sia dal rappresentante del Gruppo Iva costituendo o costituito. Ai fini della regolarità dell’istanza, è richiesta la sottoscrizione sia del rappresentante del Gruppo Iva costituito o del futuro rappresentante del Gruppo Iva costituendo, sia del membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione. Tuttavia, fino alla pubblicazione delle indicazioni contenute nel documento in commento – 10 luglio 2018 – si considerano validamente presentate anche le istanze sottoscritte unicamente dal membro del Gruppo costituendo e non anche dal futuro rappresentante.
- La presentazione dell’istanza di interpello da parte del futuro rappresentante non obbliga quest’ultimo all’esercizio dell’opzione di costituzione del Gruppo Iva.
- Per esigenze di semplificazione, è ammessa la presentazione di un’unica istanza per la espunzione di più soggetti passivi d’imposta da uno stesso Gruppo Iva o per la inclusione nel medesimo. Le istanze ad oggetto plurimo dovranno essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante del Gruppo Iva costituendo o costituito, da ciascuno dei membri rispetto ai quali voglia fornirsi prova contraria alla operatività delle presunzioni.
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