27 Settembre 2018

Partecipazioni

di EVOLUTION
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Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Esse vengono trattate all’interno del principio contabile OIC 21, aggiornato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel dicembre 2017.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la rilevazione contabile delle partecipazioni secondo quanto previsto dall’OIC 21.

Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, secondo la seguente classificazione, prevista dall’articolo 2424 cod. civ.:

  • partecipazioni immobilizzate:

BIII) Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

  1. imprese controllate
  2. imprese collegate
  3. imprese controllanti
  4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti
  5. d-bis. altre imprese
  • partecipazioni iscritte nell’attivo circolante:

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

  1. partecipazioni in imprese controllate;
  2. partecipazioni in imprese collegate;
  3. partecipazioni in imprese controllanti;

    3-bis. partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

    4. altre partecipazioni.

In riferimento alla definizione di controllo e collegamento bisogna rifarsi all’articolo 2359 cod. civ., in particolare sono considerate società controllate (articolo 2359, comma 1, cod. civ.) le società nelle quali:

  • si dispone della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • si dispone di voti sufficientiper esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • si esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Il comma 2 dell’articolo 2359 cod. civ. prevede che, ai fini della determinazione dei diritti di voto, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie ed a persone interposte. Non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

La disciplina civilistica, pertanto, individua per le partecipazioni in società controllate due fattispecie di controllo:

  1. controllo “legale”, originato dalla maggioranza dei diritti di voto;
  2. controllo mediante “influenza dominante”, a sua volta suddiviso nelle fattispecie:
  • influenza dominante originata da partecipazioni significative(ad esempio, partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata);
  • influenza dominante fondata su vincoli contrattuali.

Sono considerate società collegate, sempre secondo l’articolo 2359 cod. civ., le società sottoposte a influenza notevole, che si presume esistente (salvo che da circostanze di fatto risulti diversamente) quando la società partecipante può esercitare nell’assemblea ordinaria della partecipata almeno un quinto dei votiovvero un decimo se la partecipata è quotata in mercati regolamentati.

A livello contabile le partecipazioni immobilizzate sono iscritte, in sede di prima rilevazione, al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili all’operazione, rappresentati di solito dal costo di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e convenienza all’acquisto.

Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell’importo corrispondente all’ammontare sottoscritto.

Le società di capitali possono aumentare gratuitamente il capitale sociale, mediante il passaggio di riserve a capitale, senza alcun cambiamento delle quote di partecipazione dei soci.

Secondo l’articolo 2426, comma 1, n. 4, cod. civ., le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate possono essere valutate, anziché con il metodo del costo sopra descritto, attraverso il metodo del patrimonio netto, ovvero per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione del bilancio.

Per queste partecipazioni il criterio del costo ha degli evidenti limiti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, in quanto il valore è svincolato dall’andamento della gestione della partecipata.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Si possono presentare le seguenti situazioni:

  • il costo d’acquisto è maggiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato. In tal caso si possono prospettare due opzioni:
    • il maggior valore è attribuibile ad avviamentodella partecipata o a maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata e viene mantenuto all’attivo nella voce partecipazioni;
    • il maggior valore è attribuibile ad un “cattivo affare”, la partecipazione va quindi svalutata e la differenza è imputata a conto economico.
  • il costo d’acquisto è inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato. Anche in questo caso le opzioni sono due:
    • il minor valoreè attribuibile ad un “buon affare”: la partecipazione viene iscritta al maggior valore del patrimonio netto rettificato rispetto al costo e la contropartita va imputata alla voce AVII Altre riserve, in una riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite, non distribuibile;
    • la differenza iniziale negativaè dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui si mantiene memoria extracontabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto, e il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati negativi della partecipata. Nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non si verifichino, sarà riaccreditato a conto economico.

Negli esercizi successivi a quello di acquisto, la quota di utile o di perdita di spettanza alla partecipante si determina in base al risultato della partecipata, effettuate le opportune rettifiche, emergente dal bilancio d’esercizio della stessa.

Per quanto riguarda, invece, le partecipazioni non immobilizzate vengono iscritte al costo di acquisto, ovvero al prezzo pagato comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili, rappresentati solitamente dal costo di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche.

Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio è aumentato dall’importo corrispondente all’ammontare sottoscritto.

Le società di capitali possono aumentare gratuitamente il capitale sociale, mediante il passaggio di riserve a capitale, senza alcun cambiamento delle quote di partecipazione dei soci.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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