La definizione agevolata delle liti pendenti per SSD e ASD
di Luca CaramaschiSimona PaganiCon l’articolo 7 D.L. 119/2018 viene consentito alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro telematico tenuto presso il CONI alla data del 31.12.2017, di definire in via agevolata – seppur con regole particolari – sia gli atti di accertamento menzionati nell’articolo 2 del citato decreto, sia le cosiddette “liti pendenti” di cui all’articolo 6.
Il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 119/2018, approvato nei giorni scorsi dalla Camera in via definitiva, ha invece sostanzialmente azzerato la possibilità di presentare integrative speciali, “sostituendo” detta previsione con la possibilità di sanare irregolarità di tipo formale. Nessuna modifica invece alla previsione contenuta nell’articolo 2 D.L. 119/2018 riguardante la definizione degli atti di accertamento, mentre diversi aggiustamenti risultano apportati alla disciplina generale contenuta nell’articolo 6 D.L. 119/2018 riguardante la definizione agevolata delle liti pendenti.
È su quest’ultima possibilità, con riferimento alle specificità riguardanti società e associazioni sportive dilettantistiche, che ci soffermiamo nel presente contributo.
In particolare, è l’articolo 7, comma 2, lett. b), D.L. 119/2018 a prevedere per società e associazioni sportive dilettantistiche, con regole particolari rispetto a quelle generali contemplate dall’articolo 6 D.L. 119/2018, la possibilità di definire in via agevolata le liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, anche a seguito di rinvio, e dinanzi alla corte di cassazione. La cosiddetta “definizione della lite pendente” consiste in uno stralcio dell’imposta e delle sanzioni, differenziato in ragione del diverso grado di giudizio in cui si trova il contribuente.
È possibile accedere al regime premiale di cui all’articolo 7 D.L. 119/2018 solo se l’ammontare delle imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, non è superiore a € 30.000 per ciascuna imposta Ires o Irap. Qualora i predetti importi eccedano i 30.000 euro troveranno invece applicazione, anche per società e associazioni sportive dilettantistiche, le regole generali previste dall’articolo 6 D.L. 119/2018 (tra l’altro oggetto di modifica, in senso favorevole ai contribuenti, nell’iter di conversione del decreto).
Diversamente dalle altre forme di “pacificazione” previste dal decreto, si ritiene che nella definizione delle liti pendenti si debba includere anche l’Iva, posto che la norma parametra il versamento al “valore della lite” così come disciplinato dall’articolo 12 D.Lgs. 546/1992, ovvero all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.
La definizione agevolata delle controversie è prevista per le liti pendenti ovvero per quelle controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria e che hanno oggetto tributi dell’Agenzia delle Entrate. Le liti pendenti con l’agenzia riguardano quindi gli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni pendenti in ogni stato e fase del giudizio proposti dinanzi alle Commissioni Tributarie di ogni grado e giudizio e dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Pertanto, si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, da provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e da ogni altro atto impositivo per il quale è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e per i quali i termini dell’impugnazione non sono ancora scaduti e il processo non si sia ancora concluso.
La Cassazione (per tutte si veda la sentenza n. 19693 del 27.12.2011), in relazione alla precedente procedura di definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall’articolo 16 L. 289/2002, ha avuto modo di affermare che la lite per essere considerata “pendente” deve essere “reale” ovvero provvista di un margine di incertezza, non solo per il contribuente, ma anche per l’amministrazione finanziaria. Di ciò nulla consta nel provvedimento e nella relazione governativa al recente decreto.
Conditio sine qua non per aderire alla chiusura delle liti con Fisco è la presentazione entro il prossimo 31 maggio 2019 di una domanda di definizione, esente da bollo, per ogni controversia ovvero per ogni atto impugnato.
Sempre entro tale termine e sempre ai fini del perfezionamento della definizione sarà necessario pagare gli importi dovuti o comunque sarà necessario versare la prima rata nell’ipotesi in cui si convenga per la rateazione che, anche in questo caso, può essere fino ad un massimo di 20 rate trimestrali senza possibilità di compensare orizzontalmente detti importi con crediti fiscali ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Gli importi previsti per la definizione sono i seguenti:
- 40 per cento delle imposte, più il 5% di sanzioni e interessi, se alla data del 24.10.2018 il processo è pendente in primo grado;
- 10 per cento delle imposte, più il 5% di sanzioni e interessi, in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate nell’ultima o unica sentenza non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
- 50 per cento delle imposte e il 10% delle sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica sentenza non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.
Va, infine, ricordato che dagli importi dovuti per la definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. b), D.L. 119/2018, vanno scomputati gli importi già versati dal contribuente in pendenza di giudizio, ovvero gli importi che per effetto della riscossione frazionata di cui all’articolo 68 D.Lgs. 546/1992 il contribuente è tenuto a pagare, anche in deroga alle singole leggi d’imposta che prevedono forme di frazionamento diverse. Fermo restando che la definizione agevolata non dà il diritto alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
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15 Dicembre 2018 a 8:14
Il mio caso è il seguente. Associazione estinta con avviso di accertamento su più annualità su 2 soggetti che nel tempo erano stati i 2 legali rappresentanti. La sentenza con i ricorsi riuniti è stata pronunciata il 17.10.18 ma depositata il 26.10.18. Per definire la lite si rientra nella casistica che si paga il “40 per cento delle imposte, più il 5% di sanzioni e interessi, se alla data del 24.10.2018 il processo è pendente in primo grado”?
Il termine spartiacque del 24.10.18 potrà essere traslato con la data (ad esempio il 21.12.18) di conversione del d.l.? In caso affermativo si potrà applicare una delle altre 2 casistiche previste dall’art. 7 così come convertito?
Ringrazio in anticipo per la collaborazione.