2 Aprile 2019

Definizione liti pendenti: pubblicata la circolare delle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con la circolare 6/E/2018 di ieri, 1° aprile, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla definizione agevolata delle liti pendenti, fornendo una serie di indicazioni dalla stessa ritenute applicabili alla disciplina in esame.

La nuova definizione agevolata, infatti, rispetto alla precedente definizione delle liti pendenti, prevista dal D.L. 50/2017, presenta rilevanti novità, sulla quali si rendeva necessaria un’approfondita analisi.

Ci si riferisce, in particolare, all’ambito di applicazione della nuova disposizione, limitato ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, a differenza del passato, quando erano stati ricompresi nelle disposizioni agevolative anche gli atti di mera riscossione.

Inoltre, sempre innovando rispetto al passato, la nuova disciplina modula le somme dovute in rapporto allo stato e al grado in cui si trova la singola controversia, il che rende sicuramente più difficoltosa l’individuazione delle somme effettivamente da versare.

Si pensi, ad esempio, ad alcune fattispecie particolari, come, ad esempio, il caso di accoglimento parziale del ricorso (o, comunque, i casi di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate).

A tal proposito, come noto, l’articolo 6, comma 2bis, D.L. 119/2018 prevede espressamente che, “in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”.

In considerazione della richiamata disposizione normativa, pertanto:

  1. in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria provinciale, si applicherà il 40% sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il 100% sulla restante parte;
  2. in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria regionale, si applicherà il 15% sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il 100% sulla restante parte.

Concentrando invece l’attenzione sugli aspetti procedurali, la circolare ricorda che i contribuenti possono richiedere la sospensione dei giudizi definibili ai sensi dell’articolo 6 D.L. 119/2018.

La richiesta di sospensione può essere avanzata anche dal difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale, in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente.

La circolare chiarisce quindi espressamente che dall’eventuale domanda di sospensione non conseguono effetti vincolanti per l’adesione alla definizione. Ben potrà, quindi, il contribuente, proseguire il giudizio e non aderire alla definizione agevolata dopo il previsto periodo di sospensione.

Se, invece, il contribuente ha presentato domanda di definizione, deve depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione, al fine di ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020.

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di definizione agevolata, per i quali il contribuente abbia assolto l’onere di richiedere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020 mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse presenti, entro lo stesso termine, l’istanza di trattazione.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione dell’articolo 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. 119/2018.

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