20 Dicembre 2019

Forfettari 2020 e redditi di lavoro dipendente

di Leonardo Pietrobon
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Secondo quanto emerge dalla lettura dei commi da 691 a 692 dell’articolo 1 D.D.L. Bilancio 2020, il Legislatore torna a modificare le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfettario, di cui alla L. 190/2014.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il Legislatore prevede:

  • il mantenimento della soglia massima di ricavi o compensi, pari ad € 65.000;
  • l’introduzione, rispetto alla versione applicata nel 2019, dell’ammontare massimo di € 20.000 lordi per spese di lavoro accessorio, di dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) e c-bis, Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Una delle maggiori novità del regime forfettari, versione 2020, interessa, invece, le c.d. “cause ostative” per l’applicazione del regime in commento; il riferimento è alla reintroduzione, dopo un solo anno di assenza, della condizione di preclusione connessa al realizzo di un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, di importo superiore ad € 30.000 nell’anno precedente, ossia nel 2019.

In particolare, viene previsto che sono esclusi dal regime forfettarioi soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

A tal proposito, si ricorda che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da tener presente:

  1. redditi da pensione;
  2. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  3. borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  4. compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita;
  5. compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, e di altri dipendenti pubblici;
  6. indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
  7. indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi;
  8. rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative;
  9. prestazioni pensionistiche dei fondi comuni;
  10. assegni periodici;
  11. compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Con riferimento a tale (ri)proposta causa ostativa, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E/2016, ha chiarito che la disposizione in commento ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali, e che, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Di conseguenza, non possono accedere al regime coloro che nell’anno precedente:

  • hanno cessato il lavoro ma incassano una pensione che, sommata al reddito da lavoro comporta il superamento dei 30.000 euro;
  • hanno cessato un rapporto di lavoro dipendente e ne hanno iniziato un altro ancora in corso al 31 dicembre, realizzando un reddito di tale tipo di importo superiore ad € 30.000;
  • incassano una pensione di importo superiore ai 30.000 euro l’anno, in quanto la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, e il fatto che il lavoro sia cessato in anni precedenti non ha rilevanza da questo punto di vista.

Di conseguenza, ricorda l’Agenzia, la soglia di € 30.000 non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato prima dell’adozione del regime forfettario, ad esempio:

  • 12.2019, se l’adozione del forfettario si verifica con decorrenza dall’1.1.2020;
  • prima dell’apertura della partita iva, se si è in presenza di un nuovo soggetto impresa o professionista.

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