12 Maggio 2020

Proroga dei versamenti al 16 settembre ma non per tutti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 131 della bozza di Decreto “Rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) e dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto “liquidità”). È quanto emerge dalla lettura del citato articolo nella bozza del Decreto, che a breve dovrebbe essere approvato in via definitiva dal Governo.

L’articolo 131 del Decreto “Rilancio” si compone di tre commi, il primo dei quali dispone che i versamenti sospesi a norma dell’articolo 18, commi da 1 a 6, D.L. 23/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo (senza alcun rimborso di eventuali importi già pagati).

È bene osservare che, stante il richiamo, tout court, all’articolo 18 D.L. 23/2020 non sono cambiate le condizioni per accedere alla proroga, ragion per cui la stessa riguarda le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973, l’Iva e i contributi assistenziali ed assicurativi scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020.

Inoltre, al fine di potersi avvalere della proroga è necessario eseguire il cd. “test del fatturato”, verificando che per i mesi di marzo ed aprile 2020 il decremento del fatturato e dei corrispettivi sia almeno pari al 33% (o al 50% per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori ai 50milioni nel 2019).

Non è quindi prevista alcuna novità, né per l’ambito oggettivo dei tributi differibili, né per il periodo temporale di riferimento che, come detto, si riferisce solamente alle scadenze dei mesi di aprile e maggio 2020.

In buona sostanza, ciò che era stato differito al 30 giugno 2020 è automaticamente posticipato al 30 settembre 2020, senza alcuna apertura per le imprese che, pur in difficoltà, non verificano il decremento del fatturato.

Il secondo comma proroga al 16 settembre il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

In origine il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in cinque rate), mentre la norma in esame lo differisce al 16 settembre (sempre in unica soluzione o in cinque rate).

Anche con riferimento a tale proroga non cambiano i presupposti per avvalersi della sospensione (ricavi e compensi non superiori ad euro 400.000 nel periodo d’imposta 2019 e assenza di compensi per lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente).

Il terzo comma, infine, si riferisce ai soggetti di cui agli articoli 61 e 62, ossia rispettivamente alle imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza e alle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel 2019.

Anche per tali soggetti non muta l’ambito oggettivo del differimento (ritenute, Iva e contributi) scadenti nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile per i soggetti di cui all’articolo 61 D.L. 18/2020 (ed Iva del mese di marzo), mentre per le “piccole” imprese di cui all’articolo 62 il differimento riguarda il periodo temporale compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020.

L’articolo 131, comma 3, prevede uno slittamento dell’originario termine del 31 maggio al 16 settembre 2020, senza alcuna maggiorazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione o in cinque rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Anche per tali soggetti, quindi, non vi è alcuna novità sostanziale ma solamente una maggior lasso temporale per procedere ai pagamenti.