5 per mille anno finanziario 2020: nuove regole di rendicontazione – I° parte
di Luca CaramaschiCome già ricordato in un precedente contributo, in data 17 settembre 2020 è approdato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 23.07.2020 con il quale sono state disciplinate le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille dell’Irpef delle persone fisiche da parte dei soggetti destinatari del contributo, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 4 D.Lgs. 111/2017, uno dei quattro decreti delegati che attuala la Riforma del Terzo Settore.
Di recente, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del citato D.P.C.M., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 488 del 22.09.2021, ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille unitamente alle linee guida per la loro compilazione e per quella della relazione illustrativa.
Tenendo conto che l’articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020 prevede espressamente che “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”, e che ad oggi in Runts non risulta ancora operativo, le nuove linee guida specificano che le stesse risultano per ora applicabili in via transitoria – a partire dal contributo del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2020 (articolo 3 del nuovo Decreto 488/2021) – ai soli soggetti previsti dall’articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020 e cioè:
- enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10 D.Lgs. 460/1997,
- associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 L. 383/2000,
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 460/1997, indicati nell’articolo 2, comma 4-novies, lettera a), D.L. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.
Si tratta, quindi, dei soli soggetti che percepiranno il contributo del 5 per mille dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tanto premesso, vediamo di esplicitare, in due differenti contributi, il contenuto di queste nuove linee guida che accolgono i numerosi interventi di semplificazione recati dal citato D.P.C.M. 23.07.2020.
Tra questi citiamo l’eliminazione dell’obbligo di inviare i giustificativi di spesa; il divieto di inviare documenti con modalità diverse da quelle telematiche; l’obbligo di pubblicazione degli importi percepiti solo se di importo superiore a 20.000 euro e il divieto di erogazioni in contanti a soggetti diversi da persone fisiche.
La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa
Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Allo stesso tempo, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto, con l’obbligo di esibirli in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile.
La trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa
Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro hanno l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione.
Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.
Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, e la relazione illustrativa devono essere trasmessi – insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante – all’indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell’oggetto: il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (es. “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, ecc.) e l’anno finanziario di riferimento.
Non saranno accettati rendiconti con altre forme di redazione e trasmissione: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.
La pubblicazione del rendiconto
Il D.P.C.M. 23.07.2020 ha introdotto, all’articolo 16, comma 5, l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa (va precisato che l’obbligo di pubblicazione non si estende all’elenco dei giustificativi di spesa e riguarda soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro).
Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto (“Pubblicazione rendiconto cinque per mille”) e l’anno finanziario di riferimento. Nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato. Va evidenziata la rilevanza di tale adempimento che permette all’Amministrazione, a sua volta, di adempiere all’obbligo, previsto dall’articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020, di pubblicazione nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale del link al rendiconto pubblicato sul sito web dell’ente beneficiario. Resta naturalmente in facoltà degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a 20.000 euro pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: le linee guida raccomandano tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.