5 per mille anno finanziario 2020: nuove regole di rendicontazione – II° parte
di Luca CaramaschiProseguendo l’analisi iniziata nel precedente contributo, concludiamo l’esame dei contenuti del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 488 del 22.09.2021 che – in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, D.P.C.M. 23.07.2020 – ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille unitamente alle linee guida per la loro compilazione e per la compilazione della relazione illustrativa.
La rendicontazione prevede la predisposizione di un documento “quantitativo” (il rendiconto) e la redazione di un documento “qualitativo” (la relazione illustrativa) secondo specifiche modalità, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da compilare in modalità digitale.
Tali modelli, riportati alla fine del recente Decreto MLPS n. 488/2021, sono altresì resi disponibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla “Rendicontazione del contributo”.
La struttura del rendiconto
Parte 1: scheda anagrafica e informazioni generali
Deve contenere la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa, i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, il nominativo ed il codice fiscale del legale rappresentante, l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, l’importo percepito e la relativa data di percezione.
Parte 2: rendiconto spese sostenute
Deve essere indicato l’importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti macro voci:
1) Risorse umane
2) Spese di funzionamento
3) Spese per acquisto di beni e servizi
4) Spese per le attività di interesse generale dell’ente
5) Accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali (durata massima 3 anni)
Parte 3: elenco giustificativi di spesa (da allegare)
Successivamente alla compilazione della Parte 1 e della Parte 2, deve essere allegato, come parte integrante al modello di rendiconto, un elenco (anche in forma tabellare) relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti in ciascuna macro voce del modello.
In particolar modo sono da indicare, per ogni giustificativo: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione (ove presente), la tipologia, l’importo imputato al cinque per mille, nonché la data del pagamento.
Si sottolinea ancora una volta che i giustificativi di spesa non dovranno essere inviati (neanche in copia), bensì conservati in originale presso la sede dell’organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.
Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione dell’elenco dei giustificativi di cui alla presente sezione.
La struttura della relazione illustrativa
La relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva e deve prevedere:
- una prima parte (l’indicazione fornita dalle linee guida è quella di rimanere contenuti in massimo una pagina), atta a fornire una breve presentazione dell’ente, con l’indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge;
- una seconda parte, con la funzione di rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente – a supporto degli importi esposti nel modello di rendiconto e dell’elenco dei giustificativi di spesa – le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di 5 per mille.
Nella stesura della relazione, in ragione dell’obbligo di pubblicazione del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario gravante sull’Amministrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020, le linee guida richiamano l’attenzione al rispetto della normativa in tema di privacy al fine di salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi (persone fisiche) eventualmente menzionati.
I controlli
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione competente e titolare dei controlli sul corretto impiego delle risorse dal medesimo erogate a titolo di 5 per mille, può:
- richiedere agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e la relazione illustrativa eventuale documentazione o informazioni aggiuntive;
- effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso le sedi degli enti beneficiari sulla base del rendiconto e relazione illustrativa trasmessa.
Se le risultanze dei controlli evidenziano la non ammissibilità di spese inserite nel rendiconto, l’amministrazione si riserva di consentire all’ente di integrare il rendiconto documentando eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell’importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo concesso.
Le sanzioni
Infine, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni; in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla L. 689/1981, in quanto compatibile.
Quanto ai casi di recupero dei contributi erogati il rimando è all’articolo 17 D.P.C.M. 23.07.2020 che prevede le seguenti fattispecie:
- erogazione delle somme determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- contributo erogato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione dello specifico divieto;
- mancata rendicontazione delle somme erogate;
- mancato invio del rendiconto e della relazione;
- mancato possesso, a seguito di controlli, dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;
- cessazione o mancato svolgimento dell’attività prima dell’erogazione delle somme.
Operativamente il recupero del contributo avviene mediante contestazione da parte dell’Amministrazione competente in esito a un procedimento in contraddittorio e, nella ipotesi sopra descritta alla lettera a), quest’ultima trasmette gli atti all’Autorità giudiziaria.
In caso di recupero il beneficiario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, deve provvedere a riversare all’Erario l’ammontare indebitamente percepito, con rivalutazione Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.
Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.