2 Ottobre 2020

5 per mille: nuovi obblighi per amministrazioni erogatrici e soggetti beneficiari

di Luca Caramaschi
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Di recente è approdato in Gazzetta Ufficiale (la n. 231 del 17.09.2020) il D.P.C.M 23.07.2020 che disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille dell’Irpef delle persone fisiche da parte dei soggetti destinatari del contributo, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 4 D.Lgs. 111/2017, uno dei decreti delegati di attuazione della Riforma del Terzo Settore.

 Il nuovo decreto abroga e sostituisce i due precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia, in particolare il D.P.C.M. 23.04.2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille e il D.P.C.M. 07.07.2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 154, L. 190/2014 (Legge di bilancio per l’anno 2015).

Per espressa previsione contenuta nell’articolo 18 del recente D.P.C.M. 23.07.2020il rinvio contenuto nelle vigenti disposizioni al D.P.C.M. 23.4.2010 deve intendersi operato al presente decreto”.

Con il richiamato decreto trova quindi esplicita regolamentazione la disciplina dei nuovi Enti del Terzo Settore (gli Ets) che, nello scenario normativo delineato dalla Riforma del Terzo Settore, andranno ad inglobare e sostituire le Organizzazioni di Volontariato (Odv), le Associazioni di Promozione Sociale (Aps) e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus), precedenti destinatarie del contributo. Il beneficio, inoltre, è stato esteso a tutti gli altri Etd in precedenza non ricompresi nell’ambito soggettivo dell’agevolazione.

A tal proposito, in considerazione dei ritardi nel processo che porterà alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (è imminente la pubblicazione in G.U. del decreto di funzionamento di tale Registro), il comma 2 dell’articolo 1 del D.P.C.M. in commento espressamente prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

In pratica, attesa l’operatività del Runts nel corso dell’anno 2021, la disciplina dettata dal presente D.P.C.M. in relazione agli Ets troverà verosimilmente applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2022.

Tra i diversi contenuti del decreto, che si compone di ben 18 articoli, particolare rilevanza operativa assumono gli articoli 15 e 16, con i quali vengono previsti i rispettivi obblighi sia in capo alle amministrazioni erogatrici che ai beneficiari del contributo.

Vediamo, quindi, in forma di rappresentazione schematica, in cosa consistono detti obblighi ma soprattutto le tempistiche entro le quali gli stessi vanno effettuati.

 

Obblighi dell’amministrazione erogatrice

adempimento termini
Pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo entro 90 giorni dalla data di erogazione del contributo
Pubblicazione nell’apposita sezione del proprio sito web, del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario entro 30 giorni dall’acquisizione degli elementi informativi di cui articolo 16, comma 5 (si tratta della pubblicazione sul sito web del beneficiario degli importi percepiti e del rendiconto)
Sono previste sanzioni a carico di ciascuna amministrazione erogatrice in caso di violazione dei predetti obblighi di pubblicazione

 

Obblighi del beneficiario

adempimento termini
Redazione di uno specifico rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti 1 anno dalla ricezione delle somme
Trasmissione dei rendiconti e relative relazioni all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo (l’amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari) entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto
Pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del rendiconto entro giorni dalla scadenza del termine di trasmissione precedente
Comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni dal precedente termine di pubblicazione

Infine, altre importanti indicazioni possono essere così riassunte:

  • gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro sono esonerati, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni;
  • i beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo;
  • nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione indicati nella tabella precedente, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e, in caso di inerzia, provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.