29 Settembre 2014

5 per mille: scade il 30 settembre il termine ultimo per le presentazioni tardive

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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Nonostante siano scaduti i termini per l’iscrizione e la presentazione della documentazione integrativa prevista dalla legge, è ancora possibile accedere al beneficio del 5 per mille 2014 sfruttando l’istituto della remissione in bonis la cui validità è stata confermata anche per l’annualità 2014.
In base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti potenzialmente titolati a ricevere il contributo che, in tutto o in parte, non hanno assolto entro i termini di scadenza originariamente previsti agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo, hanno la possibilità di sanare l’omissione trasmettendo la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il termine ultimo del 30 settembre 2014, conservando così comunque la possibilità di essere inseriti nelle liste dei beneficiari.
In particolare, sempre che fossero dall’origine in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter avere accesso al contributo, possono regolarizzare la propria posizione:
  • i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
  • i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
  • i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
Per la regolarizzazione è necessario
:
  • essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
  • presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro l’anzidetto termine del 30 settembre 2014;
  • versare una sanzione pari ad euro 258.
La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115 e la regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’invio originario.
È esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.
Il termine del 30 settembre 2014 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive, corrisponde a quello di presentazione della “prima” dichiarazione utile successiva al termine previsto per l’adempimento in esame.
La conferma della validità dell’istituto in esame, era stata data espressamente dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.7/E del 20 marzo 2014 con la quale l’ammirazione forniva la sintesi dei termini e degli adempimenti necessari ai fini dell’ammissione al beneficio del cinque per mille per l’anno finanziario 2014 che era stato confermato senza modifiche dall’art. 1, comma 205, della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità 2014).
Nelle intenzioni del Governo vi è però quella di provvedere a una riforma strutturale del beneficio del cinque per mille che parta dalla messa a regime dell’istituto e preveda di contro l’obbligo dei beneficiari di rendere pubblico l’impiego delle somme incassate indipendentemente dal loro ammontare con una generale revisione dei criteri di accesso al beneficio che vede concorrere oggi più di 40.000 soggetti, dal mondo non profit a quello della ricerca scientifica e sanitaria.
Queste le intenzioni dell’esecutivo nel disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, rimaniamo in attese di verificarne al concreta attuazione.