Per altro, ai fini dell’imminente scadenza della trasmissione, si ricordano alcuni punti delicati, chiariti o confermati dall’Agenzia delle entrate nel corso dei recenti interventi (C.M. n. 6/E/2015):
- in caso di errori nella trasmissione, è possibile inviare la certificazione corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista;
- i “cinque giorni successivi alla scadenza” sono da intendersi decorrenti dalla scadenza originaria e, quindi, dal 7 marzo, motivo per cui la deadline ultima entro cui apportare eventuali correzioni sarà giovedì 12 marzo 2015;
- non è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso;
- solo per il 2015 la sanzione, di 100 € per singola dichiarazione trasmessa in ritardo od omessa, sarà applicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi che confluiscono nel 730 precompilato e, di conseguenza, l’invio tardivo di certificazioni contenenti solo redditi non dichiarabili mediante 730 (come il lavoro autonomo non occasionale), o contenenti solo redditi esenti o dati Inail, per questo primo anno non sarà sanzionato.
Oltre ai dati trasmessi da istituti finanziari ed assicurativi e dai sostituti di imposta, l’Agenzia utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, ed annuncia che in aggiunta a ciò, già dal 2016 saranno presenti nella dichiarazione anche le spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta e altre spese comuni, come ad esempio le tasse per l’iscrizione all’università.
La dichiarazione precompilata, come già descritto in precedenti articoli, può essere reperita, dall’1 maggio al 7 luglio, direttamente dal singolo contribuente, mediante il codice Pin per i servizi telematici rilasciato dall’Agenzia, che consente di accedere all’area autenticata da dove è possibile decidere se modificare, integrare o accettare il modello e trasmetterlo al Fisco, decidendo anche le eventuali modalità di pagamento. Viene inoltre precisato che, per agevolare chi già disponga del Pin dispositivo dell’Inps, è previsto un accesso anche attraverso il sito dell’Istituto. In alternativa, il contribuente può scegliere se delegare il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, oppure se affidare l’incarico ad un Caf o un professionista, con i conseguenti differenti profili di responsabilità che abbiamo avuto modo di esaminare in questi mesi.
E’ su questo che insiste l’Agenzia: se la dichiarazione viene accettata direttamente così com’è o modificata tramite un Caf o un professionista abilitato, il Comunicato sottolinea che per il contribuente “
si chiude la partita con il Fisco”: in linea quindi con quanto già annunciato dal Direttore dell’Agenzia “
i contribuenti possono stare tranquilli, non avranno più fastidi e non dovranno preoccuparsi più di niente. Saranno gli intermediari a rispondere dei controlli, delle sanzioni e delle imposte dovute”, in ossequio al tanto auspicato principio di
definitività del rapporto tributario su cui i contribuenti che si rivolgono ai professionisti fanno affidamento.