8 Maggio 2015

730 precompilato: verifiche ridotte in base alle modalità di presentazione

di Fabio Garrini
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La novità procedurale principale che segna la presentazione delle dichiarazioni per il 2014 è quella riguardante l’introduzione della precompilata; si tratta di una modifica che comporta molte complicazioni (per tutti, contribuenti compresi) e altrettante responsabilità (soprattutto per gli intermediari), ma giustificati nella logica del legislatore, con riduzione di rischi di verifica in capo al contribuente. Occorre però distinguere le varie situazioni, perché non in tutti i casi le tutele sono piene; di questo tema si interessa anche la CM 11/E/15.

 

Il contribuente accetta il 730

La prima situazione è quella per cui il contribuente accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche, e lo presenta direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Come evidenziato nella circolare 11/E/15, la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio quando vengono modificati i dati anagrafici senza però modificare il Comune del domicilio fiscale, ovvero viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, oppure vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio, o si indica di non voler versare l’acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato). In tale situazione il contribuente ottiene i seguenti vantaggi:

  • non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali (quindi gli oneri già inseriti nella precompilata);
  • non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente (incombenza introdotta da un paio d’anni a questa parte).

 

Il contribuente modifica il 730

La seconda situazione è quella che riguarda il contribuente che, autonomamente, interviene modificando la precompilata (anche tramite il sostituto d’imposta, se questo presta assistenza fiscale); la dichiarazione precompilata si intende trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (per esempio, l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

In questo caso l’Agenzia delle Entrate eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali). Ad esempio, se il contribuente inserisce le spese di istruzione dei figli per € 500 avrà l’onere di verificare anche gli interessi passivi o i premi assicurativi già presenti.

In tal caso applica anche il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, pure fosse determinato da eccedenze d’imposta.

 

Delega ad operare sulla precompilata

Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i vantaggi sono i seguenti:

  • i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista;
  • non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Da notare il fatto che i controlli per i crediti over 4.000 euro nel caso di modifica della precompilata, interessano solo l’invio diretto da parte del contribuente (ovvero tramite sostituto d’imposta), ma non il caso di presentazione della precompilata tramite un CAF o intermediario.

Come tutti ben sanno, quando la precompilata è presentata tramite intermediario abilitato eventuali contestazioni che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al CAF o al professionista. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo.

 

730 ordinario tramite CAF / professionista

Nel caso di invio del 730 ordinario da parte del CAF o professionista:

  • occorrerà procedere a controllare tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione;
  • la dichiarazione sarà interessata da controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

 

Responsabilità soggettive

Una ultima notazione finale: va infatti ricordato che il contribuente non è sempre e comunque sgombro da responsabilità. L’Agenzia delle Entrate può, infatti, controllare sempre la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni e di questo rispondono sempre i contribuenti e non i CAF o i professionisti, se questi sono chiamati ad assisterli nella presentazione del modello 730. La responsabilità si trasferisce al CAF / professionista per le evidenze documentali, ma non certo per l’esistenza delle condizioni soggettive che vengono attestate dal contribuente. D’altro canto, il visto di conformità riguarda gli aspetti formali e non il merito dei dati inseriti.

Sul punto la CM 11/E/15 non lascia spazio a dubbi di sorta: al paragrafo 7.4 si afferma che “la verifica dei requisiti soggettivi per poter fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall’accezione o modifica della dichiarazione precompilata e della modalità di presentazione della stessa.

Giusto per fare un esempio, si consideri il caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale: l’Amministrazione finanziaria può verificare l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale e, nel caso di mancanza dei requisiti richiesti, la contestazione dell’indebita detrazione sarà recapitata direttamente al contribuente.