730 senza sostituto
di Nicola Fasano
Chance rimborso accelerato per i soggetti a credito rimasti senza sostituto. In vista della scadenza del 30 settembre per l’invio telematico di Unico 2013, considerato che fisiologicamente le dichiarazioni da cui emerge un credito sono fra le ultime ad essere “chiuse”, va evidenziata la possibilità per questi soggetti di velocizzare il recupero del credito spettante tramite la presentazione di un Modello 730 “speciale”, invece che del Modello Unico.
Si tratta di una possibilità introdotta dal “Decreto del fare” (art. 51-bis, D.L. 69/2013) e disciplinata dal Provvedimento del 22 agosto 2013, su cui l’Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti con la circolare n.28/E/2013.
In sostanza è previsto che possono utilizzare il 730 anche i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che hanno perso il lavoro e sono quindi privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione emerge un debito, chi presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento oppure consegna l’F24 compilato al contribuente, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. L’eventuale rimborso è, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
La novità si applica a regime dalle dichiarazioni 2014 relative al periodo di imposta 2013. Tuttavia, come precisato dalla circolare 28/E, già quest’anno il contribuente può presentare al soggetto che presta assistenza fiscale, fino al 30 settembre, il 730 “situazioni particolari“, a condizione però che dallo stesso emerga un credito. L’amministrazione finanziaria precisa inoltre che qualora il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di inviare il nuovo Modello 730, è opportuno annullare la precedente dichiarazione, laddove possibile. Non è possibile invece presentare il Modello 730 “speciale” come dichiarazione integrativa.
Per l’intermediario l’appuntamento da ricordare è il prossimo 25 ottobre, termine entro cui deve trasmettere telematicamente il 730 in esame all’Agenzia delle entrate.
Il modello 730/2013, in tal caso deve essere così compilato:
– nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio si dovrà indicare il codice “1”
– nella sezione dedicata ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio andranno riportati i seguenti dati:
- Codice fiscale: in luogo del codice fiscale del sostituto, va riportata la sequenza numerica “20137302013”;
- Denominazione: “Decreto legge n. 69/2013 – Agenzia delle entrate”
- Comune: “Roma”; Provincia: “RM”; Indirizzo: “Via Cristoforo Colombo”; CAP: “00145”
Per il resto, va compilato seguendo le istruzioni ordinarie.
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nel 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I tempi di erogazione non sono noti, ma, data la procedura ad hoc, dovrebbero essere abbastanza stretti.
I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando l’apposito modello, riservato alle persone fisiche che deve essere presentato dal contribuente direttamente in via telematica, se è in possesso di pincode, o presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente (non sono previste altre forme di comunicazione dei dati bancari da parte del contribuente).
In assenza della comunicazione da parte del contribuente, l’erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità, più lente, previste dal D.M. 29 dicembre 2000.