730/2018 integrativo e rettificativo
di Federica FurlaniIl 730 integrativo e il 730 rettificativo sono due diverse modalità utilizzabili per correggere eventuali errori commessi nel modello dichiarativo 730 originario già inviato all’Agenzia delle Entrate, secondo le scadenze previste.
Se è il contribuente ad accorgersi di avere compiuto degli errori (ad esempio omissione di redditi) o delle mancanze (ad esempio mancata indicazione di oneri detraibili o deducibili) che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta o del credito maturato nella dichiarazione già presentata, le modalità e i termini di correzione dipendono a seconda che dalla variazione derivi:
- un maggior credito o minor debito;
- un maggior debito o minor credito.
Nel primo caso (correzione a favore) il contribuente ha due diverse possibilità per rimediare:
- presentare entro il 25 ottobre un modello 730/2018 integrativo;
- presentare un modello Redditi 2018 PF, correttivo o integrativo, a seconda del termine entro cui viene presentato.
Il modello 730 integrativo può essere presentato quindi solo qualora il contribuente verifichi che l’errore o la dimenticanza commessa genera un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto al modello 730 originario.
In tal caso il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario, quale un Caf o professionista abilitato, anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, fruendo dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello 730 integrativo deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando nella casella “730 integrativo” uno dei seguenti codici:
- “1” se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
- “2” se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
- “3” se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.
In alternativa al modello 730 integrativo il contribuente può:
- presentare un modello Redditi PF 2018, utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso, entro il 31 ottobre 2018 barrando la casella del Frontespizio “Correttiva nei termini”;
- presentare un modello Redditi PF 2018 “integrativo” dopo il termine del 31 ottobre 2018 ma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (31 dicembre 2023), indicando il codice 1 nella casella del Frontespizio “Dichiarazione integrativa”.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, e quindi dalla correzione del modello 730 deriva un minor credito o un maggior debito, deve presentare obbligatoriamente un modello Redditi PF 2018, secondo le modalità e le tempistiche di cui sopra, e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
Nel caso in cui l’errore sul modello 730 originario sia invece stato commesso dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale (sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato) non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo, ma si dovrà procedere alla correzione secondo le regole previste per la presentazione del modello 730 “rettificativo”.
Quindi quest’ultimo modello va utilizzato quando si rilevano errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, che dovrà quindi elaborare un nuovo modello 730-3 nel quale andrà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo.