27 Gennaio 2018

730/2018: l’Agenzia delle Entrate approva il modello

di EVOLUTION
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Il principale modello utilizzato dai contribuenti non esercenti attività di impresa per dichiarare i redditi da assoggettare ad IRPEF resta il modello 730 che annualmente è approvato, nella forma e contenuti, dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le proroghe e le novità introdotte nel modello 730/2018 approvato con Provvediemtno dell’Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2018.

Il 730 è il modello tipicamente utilizzato per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 Gennaio 2018 ha approvato il Modello 730/2018, e rende disponibile, in un’apposita sezione del proprio sito internet, il modelloprecompilato”.

È possibile accedere a tale dichiarazione utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS, la Carta nazionale dei servizi, il sistema SPID nonché il portale NoiPA.

Effettuato l’accesso i lavoratori dipendenti e i pensionati interessati possono eseguire le seguenti operazioni:

  • visualizzare” la dichiarazione precompilata;
  • accettare” e inviare il 730 precompilato senza apportare modifiche;
  • modificare” il modello, inserendo, ad esempio, ulteriori spese detraibili o altri redditi;
  • inviare la dichiarazione.

Con il modello 730 il contribuente consegue diversi “vantaggi”, in quanto lo stesso, come specificato nelle istruzioni:

  • non deve eseguire calcoli;
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga (da luglio) o nella rata di pensione (dal mese di agosto o settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (da luglio) o dalla pensione (da agosto o settembre) direttamente in busta paga.

Riguardo la tempistica per effetto della Legge n. 205/2017, art. 1 comma 935, a partire dal 2018, cambiano i termini “ordinari” di presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche del modello 730.

La dichiarazione precompilata va presentata entro il 23 luglio, sia nel caso di presentazione “diretta” all’Agenzia delle Entrate, sia nel caso di presentazione al CAF ovvero ad un professionista (commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).

Il termine del 7 luglio rimane valido nel caso di presentazione del modello 730 al sostituto di imposta. Qualora il contribuente sia privo del sostituto d’imposta, se dalla dichiarazione emerge un “debito”, il pagamento va effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’Irpef.

Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:

  • il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
  • il 7.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
  • il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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