L’attività sportiva dei ragazzi: condizioni per la detrazione
di Leonardo PietrobonSecondo quanto stabilito dal
comma 1 lettera i – quinquies, articolo 15 D.P.R. n. 917/86, dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la
pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione Irpef spetta per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni.
Con riferimento al requisito dell’età, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 34/E/2008, ha stabilito che lo stesso è rispettato anche nel caso in cui la stessa condizione (anni 5 – anni 18) sussista anche per una sola parte del periodo di imposta.
Sotto l’aspetto quantitativo, l’ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in € 210,00 per ogni figlio fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (R.M. n. 50/E/2009). In sostanza, quindi, i genitori che partecipano alla spesa, non possono fruire entrambi del limite di € 210 (a figlio) nelle rispettive dichiarazioni, dovranno, invece, ripartire tra di loro tale importo che costituisce il riferimento per la determinazione della detrazione.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal D.M. 28/03/2007 pubblicato sulla GU del 9.5.2007 n. 106 che ha definito:
- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, eccetera;
- la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.
Per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’articolo 90 commi 17 e seguenti, L. n. 289/2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica. Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:
- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
Da quanto sopra discende che sono escluse, ad esempio:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra. La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.
La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato DM lettere a), b), c), d), ed e):
- a) la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
- b) la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, eccetera);
- c) l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro, eccetera);
- d) l’importo pagato;
- e) i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
Come argomentato dall’Agenzia, la ricevuta deve sempre riportare tali indicazioni affinché la detrazione possa avere efficacia.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la C.M. 20/E/2011, ricorda che nella particolare ipotesi in cui sia il Comune a stipulare con associazioni sportive, palestre, piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, eccetera, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione. Si richiede, pertanto, anche in questo caso il rispetto delle condizioni indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2, comma 1 del DM. In altri termini, quindi, è necessaria soprattutto l’indicazione della denominazione dell’Associazione che presta l’attività sportiva.