12 Maggio 2015

La detrazione per le spese sanitarie e i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate nella recente C.M. n.17/E/2015 ha fornito, tra gli altri, interessanti chiarimenti in merito alla detraibilità di particolari tipologie di spese sanitarie.

 

Detraibilità delle spese per la massofisioterapia

È stata riconosciuta le detraibilità delle spese, anche in assenza di una prescrizione medica, delle prestazioni effettuate da un massofisioterapista con formazione triennale con diploma conseguito entro il 17 marzo 1999. L’Agenzia infatti, considerato che:

  • nella R.M. 96/E/2012 era stato precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001;
  • nella C.M. 19/E/2012 è stato poi chiarito che la detrazione per le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anche in assenza di prescrizione medica;

ha chiarito che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’Irpef ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione poi nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà:

  • attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999;
  • descrivere la prestazione resa.

 

Detraibilità delle spese per odontoiatra

Con riferimento alle prestazioni rese da un medico odontoiatra, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indicazione riportata nella fattura di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione dall’Irpef.

Nonostante infatti il Ministero nella R.M. n. 111/E/1995 precisi che l’indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con tale dicitura non soddisfi quanto richiede l’articolo 21 del D.P.R 633/72 in tema di descrizione dell’operazione realizzata, l’Agenzia delle Entrate per non “penalizzare il contribuente in buona fede”,  riconosce la detraibilità purché nella descrizione della fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario; qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l’integrazione della stessa.

 

Detraibilità delle spese per la crioconservazione

L’Agenzia delle Entrate riconosce che le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Per poter fruire della detrazione è necessario che:

  • dalla fattura risulti che il centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria rientri fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita;
  • dalla fattura stessa risulti la descrizione della prestazione resa.

Tale riconoscimento di detraibilità delle spese è conseguenza del parere fornito dal Ministero della Salute che, interpellato dall’Agenzia delle Entrate in merito alla classificazione della “crioconservazione” degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, ha precisato che tale pratica ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla come nei casi di patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche; inoltre il Ministero ha chiarito che tale pratica deve essere effettuata solo nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito presso l’Istituto superiore di sanità.

 

Detraibilità spese per trasporto di disabili

La detraibilità dei contributi che vengono volontariamente erogati a Onlus per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche differisce a seconda delle diverse situazioni e non può prescindere dall’esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la Onlus.

Se le somme erogate dal disabile costituiscono erogazioni liberali alla Onlus, indipendenti dal servizio di trasporto, possono beneficiare alternativamente:

  • della detrazione del 26% prevista, a decorrere dall’anno 2014 dall’art. 15 comma 1.1 del Tuir per erogazioni di importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015);
  • della deduzione dal reddito per effetto dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005, entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.

Resta inteso poi che la detraibilità/deducibilità è subordinata:

  • all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997;
  • all’attestazione rilasciata dalla ONLUS.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla Onlus quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all’art. 15, comma, 1 lett. c), del Tuir come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando l’obbligo per la Onlus di rilasciare regolare fattura.