7 Maggio 2015

Novità modello IRAP 2015: la deduzione per incremento occupazionale

di Federica Furlani
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Nel quadro IS del modello IRAP 2015 è stato previsto il nuovo rigo IS6 “Deduzione per incremento occupazionale”, introdotto a seguito della riproposizione della deduzione IRAP per gli incrementi occupazionali, questa volta a regime, ad opera dell’art. 1, comma 132, Legge n. 147/2013.

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La deduzione per incremento occupazionale spetta a tutti i soggetti passivi IRAP ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici e quindi a:

  • società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;
  • società di persone (snc, sas) incluse le società semplici;
  • imprese individuali;
  • lavoratori autonomi sia in forma individuale che associata;
  • produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli in regime di esonero (volume d’affari annuo non superiore a € 7.000);
  • enti non commerciali;
  • società ed enti non residenti.

Le condizioni richieste per poter fruire della deduzione sono:

  • l’effettuazione di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni (intendendosi per tali anche le eventuali trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato), deve risultare incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente. Deve pertanto sussistere una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente.

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.

La deduzione compete in misura pari al minore tra:

  • il minore dei seguenti importi:
    • il costo effettivo del personale neoassunto;
    • valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (valore da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nell’anno);
  • l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

La deduzione per incremento occupazionale è inoltre cumulabile con la deduzione c.d. cuneo fiscale.

Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

La deduzione spetta quindi alle società neo-costituite solo qualora le stesse non derivino dall’assorbimento di attività di imprese preesistenti. In tal caso tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato costituiscono incremento occupazionale posto che la media di occupati nel periodo precedente è pari a zero.

Nel caso di società controllate e collegate, l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Di conseguenza, la nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata da una società del gruppo consentirà di fruire della suddetta deduzione purché:

  • al termine del periodo d’imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sia superiore alla consistenza dei lavoratori, aventi la medesima tipologia di contratto, mediamente occupati presso la stessa società nel periodo precedente;
  • nel corso del periodo d’imposta relativo alla nuova assunzione nessun altro soggetto appartenente al gruppo abbia diminuito, in misura pari o superiore, il numero delle unità occupate con il medesimo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda infine gli enti non commerciali, assumono rilevanza, sia per l’attribuzione della deduzione che per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale.

In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 446/97. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.