18 Aprile 2015

La gestione della crisi e la regolarità contributiva

di Marco Capra
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Nel confezionare il ricorso al concordato preventivo, occorre prestare attenzione alla continuità aziendale, laddove questa presupponga la regolarità contributiva, giacché gli Enti interpretano in modo assai severo le condizioni di rilascio del “Durc”, almeno fino al momento in cui il concordato sia omologato.

Il tema è noto: nel contratto di appalto, l’attuale normativa prevede la responsabilità del committente, inter alia, per il versamento dei contributi previdenziali sui redditi di lavoro dipendente, per i dipendenti dell’appaltatore impiegati nel rapporto d’appalto ed in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto medesimo.

In tale contesto, non vi è dubbio che il committente, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, possa e debba richiedere all’appaltatore la documentazione attestante il corretto assolvimento degli obblighi previdenziali, documentazione di regola rappresentata dal “Durc”.

Sicché, l’ottenimento di un “Durc” regolare è spesso condizione per “monetizzare” la gestione e, quindi, garantire la continuità aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta all’interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012 (v. anche la nota INPS del 21 marzo 2013, n. 4925), ha precisato i requisiti ai fini del rilascio del “Durc” per le imprese in concordato preventivo in continuità.

Orbene, posto che l’art. 186-bis L.F. ha previsto la possibilità di “una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca”, tra cui rientrano i crediti contributivi, con l’avvertenza che detta “moratoria” riguarda esclusivamente le partite debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura ed indicate nel piano – piano che deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti da tale privilegio – il Ministero, ai fini della verifica di regolarità contributiva, ha chiarito che il caso “sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, recante l’elencazione dei requisiti utili ai fini del rilascio di un DURC, ovvero delle condizioni in presenza delle quali l’Istituto previdenziale attesta la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi. Ci si riferisce in particolare al comma 2, lett. b) dell’art. 5 citato, secondo il quale “la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative“[…]”.

Tuttavia, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciato il “Durc” regolare in considerazione della ratio sottesa alla procedura che, essendo diretta al risanamento dell’azienda, verrebbe ad essere disattesa ove “si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte prima all’apertura della procedura stessa”.

Il Ministero, però, ha precisato che l’impresa in concordato potrà ottenere il “Durc” regolare in presenza delle seguenti condizioni:

  • che la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
  • che il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis L.F.;
  • che il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.

Il Ministero ha pure ritenuto che la regolarità potesse essere dichiarata solo per il periodo della “moratoria” (un anno dall’omologazione).

Per quanto consta, le sedi Inps applicano con rigore la superiore disposizione [1].

Il che, nelle more dell’omologazione – ovverosia per molti mesi dal deposito del ricorso – purtroppo impedisce all’impresa in crisi un incasso regolare dai clienti, che legittimamente possono “trattenere”, a beneficio dell’Ente previdenziale, la quota di corrispettivo riferibile ai contributi non versati.

È esperienza comune, poi, che l’inadempimento sovente riguardi il solo periodo “a cavallo” del ricorso, ovverosia i contributi maturati prima del deposito e che per l’effetto del deposito stesso non possono, ex lege, essere pagati.

Nel rispetto della par condicio e senza alterare le cause legittime di prelazione, occorre, dunque, valutare se non sia opportuno anticipare il pagamento dei contributi, prima del deposito del ricorso, per assicurarsi un “Durc” regolare.


[1] Le (poche) decisioni giurisprudenziali, per contro, sono a favore dell’impresa, proprio valorizzando il divieto di pagamento dei debiti contratti prima dell’apertura del concorso di cui all’art. 168 L. F. quale condizione ex art. 5, comma 2, lett. b) del DM 24 ottobre 2007: v., Trib. Pavia decreto 20 dicembre 2014, Trib. Cosenza decreto 19 dicembre 2012.