17 Aprile 2015

Modello Unico SP 2015: la dichiarazione presentata dagli eredi

di Federica Furlani
Scarica in PDF

Nel caso di decesso di un contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, decesso avvenuto dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione della dichiarazione (30 giugno 2015 se presentazione cartacea, 30 settembre 2015 se telematica), quest’ultima deve essere presentata dall’erede.

I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata: l’erede presenterà infatti una dichiarazione autonoma con i redditi del contribuente deceduto.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione, nel frontespizio del modello Unico PF, nella sezione dedicata ai “Dati del contribuente” devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.

furlani1

Va inoltre barrata la casella 6 (deceduto) per indicare che si tratta di una dichiarazione presentata dall’erede per il defunto.

L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri”, indicando nella casella “Codice carica” il codice 7 “Erede”, e la “Data carica” corrispondente al giorno nel quale è avvenuto il decesso.

I campi relativi alla residenza anagrafica vanno compilati solo nel caso il cui il soggetto che presenta la dichiarazione per altri sia residente all’estero.

 furlani2

 

L’erede dovrà inoltre sottoscrivere il modello Unico

Per quanto concerne i termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi, è necessario distinguere a seconda della data del decesso e della modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

Nel caso di presentazione cartacea agli uffici postali, per le persone decedute nel 2014 o entro febbraio 2015, la dichiarazione deve essere presentata da un erede nei termini ordinari, e quindi dal 2 maggio al 30 giugno 2015. Se il decesso è invece avvenuto tra il 1° marzo e il 30 giugno 2015 i termini sono prorogati di 6 mesi e quindi andrà presentata entro il 31 dicembre 2015.

Se la dichiarazione viene presentata in via telematica e il decesso è avvenuto tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, essa deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè entro il 30 settembre 2015. Se invece il contribuente è deceduto tra il 1° giugno e il 30 settembre 2015, i termini sono prorogati di 6 mesi e quindi andrà trasmessa entro il 31 marzo 2016.

Infine, per quanto concerne i termini di versamento delle imposte, anche questi dipendono dalla data del decesso.

Se il contribuente è deceduto nel corso del 2014 o entro il 16 febbraio 2015, le imposte dovranno essere versate a cura degli eredi nei termini ordinari, e quindi entro il 16 giugno 2015 ovvero il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.

Se il decesso è avvenuto successivamente al 16 febbraio 2015, i termini sono prorogati di 6 mesi e quindi il versamento dovrà essere eseguito entro il 16 dicembre 2015.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d’impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l’attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un’autonoma dichiarazione unificata per conto di quest’ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell’Iva relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l’attività esercitata dal deceduto, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata, oltre ai quadri dei redditi e dell’Iva di sua competenza, anche i quadri necessari all’esposizione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l’obbligo di presentare un’autonoma dichiarazione ai soli fini dell’Irpef del deceduto, come sopra indicato.