11 Aprile 2015

L’agricoltore in attività

di Luigi Scappini
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Da sempre il comparto agricolo è stato oggetto di agevolazioni, o per meglio dire di aiuti, sotto forma di contributi, erogati a vario titolo, sia di provenienza nazionale che comunitaria. In quest’ultimo caso ci si riferisce alla Pac (Politica agricola comunitaria) che, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno si rende applicabile nella nuova “versione” scaturente dal piano di riforma avviato nel lontano 2010 e che si renderà applicabile a tutto il 2020.

Triplici sono gli obiettivi della riforma, senza tralasciare, però, la circostanza che un peso rilevante sicuramente va attribuito al riequilibrio dei territori rurali che sono caratterizzati da un ridotto livello di sviluppo economico e sociale, fermo restando che comunque un ruolo centrale continua a essere svolto dal supporto a un utilizzo sostenibile delle risorse presenti, dal mantenimento di uno standard elevato della qualità dell’acqua e del suolo, nonché dalla difesa della biodiversità.

Senza poi dimenticare le misure a favore del ricambio generazionale e quindi ad aiuto dell’imprenditoria giovanile, nonché il sostegno alle zone montane.

I contributi messi a disposizione dell’Italia sono circa 52 miliardi di euro, da erogarsi nel corso di 7 anni.

Di questi circa 27 saranno messe a disposizione per i Pagamenti diretti del I Pilastro Pac e saranno integralmente di provenienza europea (FEAGA), mentre altri 21 sono destinati a finanziare le misura di sviluppo ricomprese nel II Pilastro Pac e, in questo caso, sono stanziate solamente per la metà dal relativo fondo europeo (FEASR). I restanti 4 miliardi arrivano dall’OCM (Organizzazione comune di mercato).

In questo contesto si affaccia una nuova figura nel già variegato panorama imprenditoriale, che è quella dell’agricoltore in attività. Infatti, in maniera alquanto netta, l’articolo 9 del Regolamento Ue n. 1307/2013 stabilisce che “Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b).”.

La definizione di agricoltore in attività e la relativa disciplina applicabile si ottiene, tuttavia, dal combinato disposto non solo di norme comunitarie (articolo 9 richiamato e articolo 10 e seguenti del Regolamento Ue n.639/2014) ma anche di norma interne con cui sono stati recepiti i dettami comunitari e, quindi, l’articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e articolo 1, comma 1 del recente D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015.

Alla luce di tali norme di riferimento, come chiarito nella circolare di Agea, protocollo n.140 del 20 marzo 2015 (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), agricoltore attivo è colui che alternativamente:

  1. ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.M. n. 6513/2014 richiamato, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  • iscrizione all’INPS in qualità di coltivatore diretto, Iap, colono o mezzadro;
  • possesso della partita Iva attiva in campo agricolo (si intende con codice Ateco 01) e, a decorrere dal 2016, della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta precedente a quello di presentazione della domanda Pac (tale requisito non è comunque richiesto per le azienda con almeno il 50,01% dei terreni ubicati in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999). In caso di assenza di partita Iva o di sua attivazione a decorrere dal 1° agosto 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.M. 1420/2015 si può “dimostrare” di essere agricoltori in attività nel caso in cui ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014:
  • l’importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell’articolo 11 del medesimo Regolamento n.639/2014 nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
  • l’importo totale dei proventi ottenuti da attività agricole ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento citato nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove è inferiore a una soglia decisa dagli Stati membri e non superiore a 1/3 dell’importo totale dei proventi ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
  1. ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 3 del D.M. n.6513/2014 hanno percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo pari a:
  • 5.000 euro per le aziende con superfici ubicate in misura superiore al 50% nelle zone svantaggiate di cui al Regolamento n. 1257/1999 richiamato e ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE n. 1305/2013;
  • 1.250 euro nella altre ipotesi;
  1. è un ente che effettua attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo.

Di converso, non si qualificano quali agricoltori in attività:

  • ai sensi dell’articolo 9, § 1. del Regolamento Ue n.1307/2013 le persone fisiche e giuridiche in possesso di superfici che sono in misura prevalente mantenute naturalmente in uno stato non idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non svolgono l’attività minima richiesta dall’articolo 3 del D.M. n. 1420/2015;
  • ai sensi dell’articolo 9, § 2.del Regolamento Ue n. 1307/2013 le persone fisiche e giuridiche che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreno sportivi e aree ricreative permanenti;
  • ai sensi dell’articolo 9, § 3.del Regolamento Ue n. 1307/2013 le persone fisiche e giuridiche le cui attività agricole sono insignificanti rispetto al complesso delle attività svolte o la cui attività principale non è quella agricola e
  • ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.M. n.6513/2014:
  1. le persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria e/o commerciale;
  2. società, cooperative e mutue assicuratrici che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o riassicurazione e
  3. P.A. con l, come visto, di quelle che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo.

Da ultimo si ricorda come, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del D.M. n. 1420/2015, il possesso del requisito di agricoltore in attività è verificato e validato dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e quindi, ove possibile, dall’Agea.