Atto illegittimo, quali conseguenze sui ruoli?
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365Il problema, enorme, della illegittimità della nomina di quasi due terzi dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate condurrà, senza ombra di dubbio, alla deflagrazione del contenzioso tributario. La sentenza della Corte Costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, deve essere ancora oggetto di applicazione pratica nelle diverse commissioni tributarie, che saranno chiamate a pronunciarsi su diverse eccezioni sul tema. Se la stragrande maggioranza della dottrina non pone dubbi sulla circostanza che in relazione a tutti i contenziosi in essere (e a maggior ragione a quelli potenziali), l’eccezione di illegittimità è avanzabile a condizione che nel giudizio iniziale sia stata sollevata almeno la richiesta di violazione in ordine alla eventuale delega alla firma, la questione destinata ad animare numerosi giudizi è se tale eccezione sia sollevabile in ogni grado di giudizio e finanche in relazione agli atti dell’agente della riscossione collegati ad avvisi di accertamento firmati da funzionari privi dell’incarico dirigenziale.
L’Amministrazione finanziaria da parte sua si è affrettata ad asserire che non sussiste alcun dubbio sulla legittimità degli atti sottoscritti dal personale incaricato di funzioni dirigenziali, prendendo spunto proprio da quanto riportato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui: “considerando le regole organizzative interne dell’Agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale – come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all’esterno la volontà (ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 185151; sezione sesta civile T, 11 ottobre 2012, n. 17400), la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata”. In termini pratici, a parere dell’Agenzia delle Entrate proprio la richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione evidenzia che l’atto impositivo deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non essendo però necessario che il capo dell’ufficio debba rivestire la qualifica dirigenziale in quanto è sufficiente che l’atto sia attribuibile all’Amministrazione medesima.
Il “passa-parola” mediatico, invece, ha generato altre valutazioni e una semplice “esplorazione” sui vari motori di ricerca internet evidenzia come vi siano già diverse posizioni tendenti a ritenere possibile l’eccezione di nullità assoluta dell’atto e sua conseguente inesistenza ab origine, rilevabile in ogni grado di giudizio, essendo configurabile il difetto assoluto di attribuzione in violazione dell’art. 21-septies della L. n. 241/90, alla stregua dell’assoluta carenza di potere e rinviando ad un precedente della suprema Corte, secondo cui “l’incompetenza territoriale dell’ufficio tributario che ha proceduto all’accertamento fiscale comporta l’assoluta carenza di potere dell’organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell’atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario” (sentenza Cass. n. 2998 del 27.03.1987). In tal modo, queste posizioni estreme giungono a ritenere inesistente l’atto di riferimento del ruolo emesso dall’Agente della Riscossione, che dovrebbe essere a sua volta travolto e dichiarato illegittimo.
Posto che la “storia” della giurisprudenza tributaria insegna che tutto è possibile, deve però evidenziarsi come simili liti possono apparire temerarie, soprattutto se riferite a ruoli collegati ad avvisi di accertamento definiti o ormai passati in giudicato, con relativo rischio implicito di condanna alle spese di giudizio.
Altra cosa invece è “esplorare” l’eccezione in questione nel secondo grado di giudizio, unitamente alle altre motivazioni di impugnazione, chiedendo al giudice di valutarne le implicazioni atteso che trattasi di un una circostanza nuova non sollevata in primo grado in funzione del legittimo affidamento del contribuente a che l’atto originario fosse stato emesso nel rispetto della legalità, scoprendosi solo adesso che in realtà il firmatario dell’atto o colui che ha rilasciato la delega non poteva ricoprire il ruolo di capo dell’ufficio, con ciò violandosi la condizione di nullità posta dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/73.
La morale, comunque, è abbastanza semplice: l’ennesimo pasticcio all’italiana comporterà un caos clamoroso che solo nel corso dei prossimi anni sarà possibile districare. Ed i tentativi di contenzioso, anche quelli più arditi in particolare in riferimento a ruoli riguardanti accertamenti scaduti, definiti o passati in giudicato, non mancheranno. Non si sentiva certo il bisogno di una simile situazione.