28 Marzo 2015

La check list di bilancio e i controlli sui fornitori

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

Eccoci ancora ad esaminare la nostra check list di bilancio occupandoci, questa volta, dei controlli che attengono alle voci aperte ai fornitori.

Il principio contabile 19, novellato anche esso lo scorso agosto ed applicabile ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, prevede che i debiti verso fornitori vengano contabilizzati nella voce D7 dello stato patrimoniale che: “accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o sevizi…oltre ai debiti per fatture da ricevere nella misura in cui i relativi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà dei beni sono stati trasferiti, ovvero i servizi sono stati resi. I debiti verso i fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate o controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10 e D11”.

4) FORNITORI

a) I debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali, dei resi e delle rettifiche di fatturazione?

b) Sono state rilevate le fatture da ricevere relative a costi di competenza 2014?

c) Ci sono partite aperte di modesto importo da chiudere con il conto arrotondamenti?

d) Se ci sono fornitori aperti in dare sono state controllate errate contabilizzazioni / n.a. da ricevere / eventuali storni da fare su conto fornitori c/anticipi.

e) Se sono stati fatti acconti per forniture sono state regolarmente iscritte nel conto fornitori c/anticipi?

f) Sono stati contabilizzati correttamente gli eventuali interessi impliciti?

g) Esistono debiti esigibili oltre l’esercizio successivo? Di durata superiore a 5 anni? Verso clienti di diversi paesi/aree geografiche? Predisporre un prospetto per ciascun punto

h) Esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali?

Anche qui, come fatto per i clienti, occorre preventivamente stampare un riepilogo dei saldi fornitori al 31 dicembre. I saldi dovrebbero essere aperti in avere, quindi nel caso in cui ci siano dei saldi di segno opposto occorre controllare che non siano state eseguite errate registrazioni contabili ovvero se ci sono note di accredito da ricevere o ancora sia necessario fare appositi storni dal conto fornitori c/anticipi.

Il saldo fornitore, sia esso in dare o in avere, può essere anche di soli pochi centesimi, in tal caso è lecito pensare che il pagamento sia avvenuto con un arrotondamento per un importo maggiore o superiore, in tal caso occorre chiudere tali saldi con il conto arrotondamenti, attivi o passivi.

Il controllo dei saldi al 31/12 può esserci utile anche per controllare che i saldi aperti riferiti al singolo fornitore siano relativi alle ultime fatture ricevute ovvero si tratti di debiti contratti già da tempo e non ancora onorati.

La verifica del saldo non esaurisce però i nostri controlli, già nel corso delle singole rilevazioni si deve tener presente che i debiti verso i fornitori, secondo il disposto dell’OIC 19, devono essere contabilizzati al loro valore nominale e al netto degli sconti commerciali dei resi e delle rettifiche di fatturazione. Le cause di tali riduzioni, come spiega anche l’OIC, possono essere molteplici ed in ogni caso, al loro verificarsi, se trattasi di eventi rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti deve essere rettificato nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.

Abbiamo già detto che il principio contabile di riferimento afferma che la voce debiti verso fornitori accoglie i debiti relativi all’acquisto di beni la cui proprietà sia stata trasferita, ovvero i debiti relativi a servizi resi. Cosa accade quindi se queste condizioni non si sono verificate?

Gli importi pagati ai fornitori di beni e servizi, prima del verificarsi delle condizioni devono essere rilevati:

  • se relativi a beni[1] immobilizzazioni immateriali o materiali rispettivamente nelle voci BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” e BII5 “immobilizzazioni in corso e acconti”;
  • se relativi ai beni merce o materie prime tra le rimanenze nella voce CI5 “acconti”;
  • se relativi a servizi, come acconti tra i crediti, alla voce CII5 “verso altri”.

Facciamo un esempio.

In data 30 maggio la ditta X versa un anticipo ad un fornitore nazionale Y di 5.000 euro relativo all’acquisto di materia prima con aliquota iva al 22%. Il 30 giugno la ditta X riceve la merce e la relativa fattura di euro 12.000 più iva dalla ditta fornitrice Y, la rilevazione contabile sarà la seguente:

In data 30 maggio versamento dell’acconto:

Diversi                                    a             Banca c/c                                        6.100,00         

Acconti a fornitori                                                                 5.000,00

Iva a credito                                                                         1.100,00

In data 30 giugno al ricevimento della fattura si rileva il debito verso il fornitore e si procede allo storno degli acconti:

Diversi                        a                      Diversi                                        13.540,00                  

Materie prime c/acquisto                                             12.000,00

Iva a credito                                                                  1.540,00

                       a                      Debiti vs fornitori         8.540,00

                       a                      Acconti a fornitori        5.000,00                  

Un’altra problematica da affrontare in sede di redazione del bilancio e di controllo dei dati contabili attiene alla corretta rilevazione degli eventuali interessi impliciti nel debito, il principio contabile 19 impone infatti, all’atto della rilevazione iniziale del debito commerciale, di effettuare lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto del bene o servizio.

Può capitare difatti che a fronte di un pagamento del debito dilazionato, le parti possano determinare un compenso per lo spostamento temporale dell’incasso. Solitamente nei contratti sottostanti ai debiti a medio o lungo termine tali interessi per dilazione sono esplicitati, alternativamente, l’interesse, seppure previsto, non è appositamente indicato ed è insito nel debito stesso. In tali casi, dice l’OIC “il valore nominale del debito incorpora anche il corrispettivo per la remunerazione della dilazione concessa”. Al verificarsi di tale evenienza deve essere effettuato lo scorporo dell’interesse ma sempreché si verifichino due condizioni:

“a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;

b) la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi”.

Scorporato l’interesse implicito esso dovrà essere contabilizzato tra gli oneri finanziari, o dove ne ricorrano i presupposti, capitalizzato.

Il principio 19 stabilisce che lo scorporo degli interessi passivi non si effettua:

  • sugli acconti,
  • sui debiti che hanno un tasso d’interesse basso quando vi sono garanzie o cauzioni ricevute da terzi.

L’aspetto delle garanzie introduce un’altra tipologia di controllo. Esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali?

Entriamo qui nell’ambito dei controlli dettati per la corretta redazione della nota integrativa.

Il punto 6) dell’art. 2427 del c.c, richiede che siano indicati in nota integrativa: “distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Occorrerà quindi rilevare se alcuni dei debiti contratti siano stati garantiti dalla società con garanzie reali su beni societari ed in caso affermativo indicare per essi la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse, oltre a controllare e redigere un riepilogo nel quale esplicitare se esistono debiti esigibili oltre l’esercizio successivo, ovvero debiti di durata superiore a 5 anni, distinguendo il debito in relazione ai diversi paesi/aree geografiche di formazione.

Un ultimo controllo alle fatture da ricevere: trattasi della voce patrimoniale da movimentare nel caso in cui siano necessario rilevare un costo di competenza 2014 del quale non si è avuta ancora la relativa fattura. Il conto sarà chiuso l’anno successivo al ricevimento del documento fiscale.

Le scritture contabili saranno le seguenti, al 31/12/2014 rileveremo:

Merci c/acquisti                      a                      Fatture da ricevere                              5.000,00

 

L’anno successivo al ricevimento della fattura:

 

Diversi                                   a                    Debiti vs fornitori                                   6.100,00

Fatture da ricevere                                                                               5.000,00

Iva a credito                                                                                         1.100,00


[1] In genere, per i beni acquistati detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore.