27 Marzo 2015

Cinque per mille stabilizzato: iscrizioni on line entro il 7 maggio

di Maria Paola Cattani
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Chiarita la procedura di ammissione al beneficio del cinque per mille per gli enti del volontariato e le associazioni sportive: la Circolare n. 13/E/2015 ne illustra le tempistiche e le principali novità alla luce delle modifiche apportate al beneficio ad opera della Legge di Stabilità 2015.  Difatti, il contributo del cinque per mille, oltre ad essere stato confermato dal 2015 come forma stabile e permanente di finanziamento di settori di rilevanza sociale, è stato disciplinato nelle modalità di rendicontazione e di recupero delle somme attribuite.

La L. n. 190/2014 non ha modificato, invece, le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite. Pertanto, anche per il 2015, una quota dell’irpef relativa ai redditi 2014 può essere destinata a finalità di:

  • sostegno del volontariato e delle altre O.N.L.U.S. (art. 10 D. Lgs. n. 460/1997), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7 L. n. 383/2000), e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs. n. 460/1997;
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La Circolare fornisce quindi una sintesi degli adempimenti pratici da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi, con esclusivo riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Per quanto concerne le associazioni sportive dilettantistiche destinatarie del 5 per mille, l’Agenzia ne ripercorre i requisiti necessari all’accesso ai benefici, mentre, per quanto riguarda gli enti di volontariato, ricorda quanto precisato con la recente R.M. n. 22/E/2015, secondo la quale continuano ad esservi incluse anche le Organizzazioni non governative che svolgono la propria attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, già riconosciute idonee ai sensi della L. n. 49/1987, le quali possono essere iscritte all’ Anagrafe delle ONLUS, senza necessità di adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dal citato art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997. Di conseguenza, viene riportato un elenco riepilogativo di tutte le categorie di tali enti, ammessi al beneficio.

Poiché risultano confermate le disposizioni previste dal decreto 23.04.2010 circa le:

  • modalità di accesso al contributo;
  • modalità di pubblicazione degli elenchi;
  • i criteri per il riparto e l’erogazione delle somme e
  • i termini per la presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi,

viene precisato che la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva sarà da presentare per ogni singolo esercizio finanziario, così come ogni anno saranno pubblicati gli elenchi dei beneficiari. Resta inoltre invariato il giorno di scadenza: il 7 maggio.

L’apertura del canale telematico per la presentazione delle domande, invece, per l’esercizio finanziario 2015 è fissato al 26 marzo 2015: lo si può effettuare tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Invariato è anche il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (con copia del documento di identità del legale rappresentate) attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, che è confermato al 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione. Tale autocertificazione va inviata, rispettivamente:

  • per gli enti del volontariato, con raccomandata A.R. o tramite Pec, alla DRE competente per domicilio fiscale, che ne effettuerà anche i controlli di veridicità;
  • per le associazioni sportive dilettantistiche all’Ufficio del CONI dell’ambito territoriale della propria sede legale, incaricato anch’esso della verifica dei contenuti delle certificazioni.

Eventuali regolarizzazioni tardive propria posizione saranno da effettuare entro il 30 settembre, purché i requisiti sussistessero alla data originaria di scadenza dei termini, mediante versamento F24 della sanzione di 258 euro, non compensabile.

La Circolare conferma che entro il 14 maggio saranno disponibili sul sito dell’Agenzia gli elenchi dei beneficiari distinti per categoria, nonché l’elenco generale degli ammessi al beneficio, con il dettaglio delle scelte ricevute, dell’importo corrispondente sia alle scelte espresse che a quelle generiche, nonché il totale dell’importo spettante, in modo che i legali rappresentati di enti ed associazioni, che vi rilevino dati non aggiornati, abbiano tempo per chiedere la correzione degli errori entro il 20 maggio, mediante i modelli AA7/10 e AA5/6.

Viene quindi fornito uno specchio riepilogativo delle principali date di riferimento per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche:

7 maggio

iscrizione telematica all’Agenzia

14 maggio

pubblicazione dell’elenco degli enti e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio

20 maggio

presentazione delle istanze all’Agenzia per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi

25 maggio

pubblicazione elenco aggiornato degli enti e delle associazioni iscritti al beneficio

30 giugno

invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia (da parte degli enti del volontariato) e all’Ufficio del Coni (da parte delle associazioni sportive dilettantistiche)

30 settembre

regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali