Fattura elettronica: breve riepilogo in vista del 31 marzo
di Maria Paola Cattaniprecedente intervento, dal
31 marzo 2015 scatta l’obbligo di utilizzo generalizzato della
fattura elettronica nei confronti delle
pubbliche Amministrazioni e degli
enti locali, così come individuati dalla recente
Circolare n. 1/DF/2015 del Ministero delle finanze. Questo nuovo adempimento incide su tutte le “fasi di vita” di una fattura, a partire dall’
emissione, alla
trasmissione, fino alla
conservazione della stessa.Si ricorda che la fattura,
per poter essere definita “elettronica”, oltre a essere redatta in “formato elettronico”, secondo le prescrizioni dell’art. 21 D.P.R. n. 633/1972, deve rispettare anche altri specifici requisiti tecnici, esaminati dalla
Circolare n. 18/E/2014 dell’Agenzia delle entrate, i quali devono garantire,
dall’emissione fino al termine della conservazione della fattura:
- l’autenticità dell’origine, cioè la certezza e l’univocità dell’identità dell’emittente e del destinatario della fattura elettronica;
- l’integrità del contenuto, intesa come “immodificabilità”, cioè l’assenza di “macroistruzioni” o “codici eseguibili” tali da attivare funzionalità come, ad esempio, l’aggiornamento automatico della data o la modifica dell’aspetto e del contenuto del documento;
- la leggibilità del documento, su schermo oppure tramite stampa su carta.
destinata alla pubblica Amministrazione deve inoltre presentare
specifiche caratteristiche tecniche:·
- deve essere emessa nel formato XML (eXtensible Markup Language), che ne garantisce l’integrità del contenuto;
- deve contenere l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale da parte dell’emittente, che ne garantisce l’autenticità dell’origine e che deve essere apposta sul singolo file elettronico “FatturaPA”, il quale può contenere una singola fattura, così come un “lotto” di fatture con medesima intestazione;
- deve essere accettata come elettronica dalla pubblica Amministrazione destinataria.
FatturaPA”), le
pubbliche Amministrazioni devono aver censito preventivamente all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA o Indice PA)
tutti i propri uffici centrali e periferici che possono essere destinatari di fatture elettroniche. Il sistema attribuisce alla P.A. un
Codice Ufficio alfanumerico univoco di sei caratteri,
necessario alla trasmissione ed alla ricezione delle fatture, che:·
- la pubblica Amministrazione deve comunicare al proprio fornitore;·
- il fornitore deve verificare prima di emettere la propria fattura, sulla quale va riportato, pena lo scarto della fattura da parte del Sistema di interscambio.
firma elettronica qualificata o digitale, il singolo fornitore deve dotarsi di un certificato di firma, per il quale è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell’elenco dei
certificatori autorizzati, pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, tenendo presente, tuttavia, che il Sistema ammette solo
due formati di firma:·
- CAdES-BES;·
- XAdES-BES.
contenuto obbligatorio della fattura deve riportare,
in primis, i dati minimi previsti ai fini Iva dagli artt. 21 e 21-
bis del devreto Iva, oltre al
codice dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica, nonché le ulteriori informazioni richieste l’art. 25 D.L. n. 66/2014, laddove previste:
- il codice CUP, (Codice Unico di Progetto) e
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara),
i quali sono codici utilizzati nell’ambito degli
appalti pubblici e di
utilizzo delle risorse europee, che hanno la finalità di gestire, monitorare e tracciare ulteriormente i flussi dei pagamenti.Come noto,
l’obbligo di fatturazione elettronica deve quindi essere
assolto attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate di concerto con Sogei, al quale sono attributi i seguenti ruoli:
- fornire i servizi di accreditamento al sistema;
- ricevere le fatture elettroniche trasmesse;
- validare e gestire i flussi delle fatture, effettuando le opportune verifiche sui dati trasmessi;
- indirizzare le fatture alle Pubbliche amministrazioni destinatarie;
- notificare l’esito dei flussi tramite ricevute;
- inviare alla Ragioneria dello Stato i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica;
- fornire supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SDI.
canali di trasmissione:·
- PEC;·
- invio tramite web;
- Servizio SDICoop-trasmissione;
- Servizio SDIFTP.
- assegna alla fattura un codice identificativo;
- effettua una serie di controlli sul documento.
notifica di scarto”; in caso di esito positivo, la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria. Se la trasmissione alla Amministrazione va a buon fine, SDI invia al fornitore una “
ricevuta di consegna”. In caso contrario, il SDI invia una “
notifica di mancata consegna”.A seguito della ricezione della fattura, la pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento o, in alternativa, di rifiuto della fattura ricevuta. Tale “
notifica di esito” è inoltrata dal SDI al fornitore.La
Circolare n. 1/DF/2014 del Mef, fornendo chiarimenti sulla
fattura elettronica, ha precisato che la stessa
si considera inviata elettronicamente e ricevuta dalle pubbliche Amministrazioni “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio”, la quale è ritenuta “
sufficiente a provare sia l
’
emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente
”
. Infine, le fatture così emesse e tramesse, scontano anche alcuni specifici obblighi di conservazione. Difatti, ai sensi dell’art. 1, comma 209, L. n. 244/2007, è
obbligatorio conservare elettronicamente le fatture emesse nei confronti della pubblica Amministrazione. Tale obbligo, precisa la Circolare n. 18/E/2014, vale tanto per l’emittente quanto per il destinatario, dal momento che quest’ultimo è vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica. In particolare, la Circolare prevede che:·
- le fatture elettroniche debbano essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 17.06.2014 (in vigore dal 27.06.2014);·
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possano essere conservate elettronicamente.
processo di conservazione, il quale ora deve effettuato
entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a differenza della previgente cadenza, che doveva essere “almeno” quindicinale. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo di inviare l’impronta dell’archivio informatico all’Agenzia delle entrate.Tuttavia, poiché il Sistema di Interscambio non opera l’archiviazione e la conservazione delle fatture elettroniche che veicola, è lasciato
ai singoli emittenti le fatture l’onere di provvedere in proprio a tale adempimento.A tal fine, così come evidenziato dallo stesso Direttore dell’Agenzia delle entrate nel corso dell’ultima
audizione alla Commissione di vigilanza dell’11 marzo scorso, parallelamente a molteplici fornitori “privati” di tale servizio, si riscontra anche l’offerta di alcuni
servizi gratuiti:·
-
da parte del
Mef alle piccole medie imprese iscritte
alla piattaforma del mercato elettronico della PA; -
da parte della
Agenzia per l’Italia digitale, in collaborazione con
Infocamere, per le imprese iscritte in CCIAA.