La nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti per le PMI
di Marco CapraLa c.d. Legge di Stabilità 2015 ha previsto (Art. 1, comma 246) una nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti accordati alle famiglie ed alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003[1].
In sostanza, si tratta della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017, secondo le coordinate di un intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra Ministero dell’Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori.
In attesa che si definisse il nuovo quadro normativo, ABI e le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno prorogato fino al 31.03.2015 il termine di validità dell’Accordo per il Credito 2013, in scadenza al 31.12.2014.
Tale Accordo prevede – su base volontaria ma con forte connotazione di moral suasion – la possibilità che le Banche concedano alle imprese di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutui e di leasing e di allungare la durata dei mutui fino a 4 anni e quella delle anticipazioni bancarie e del credito agrario di conduzione.
È stato, altresì, prorogato al 31 marzo 2015 il periodo di validità dei due Plafond finalizzati a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Plafond Crediti PA) ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (Plafond Progetti Investimenti Italia).
L’ABI ha chiarito che la proroga si è resa necessaria a fronte della permanenza di tensioni di liquidità per le imprese.
Peraltro, le Associazioni si sono impegnate a definire nuove misure per sostenere finanziariamente le PMI in temporanea difficoltà finanziaria, ma con prospettive di continuità e sviluppo, e promuoverne l’evoluzione della struttura finanziaria, anche attivando appositi strumenti finanziari volti al rafforzamento patrimoniale delle stesse.
Sotto altro profilo, l’impegno si è ampliato ad avviare iniziative focalizzate all’individuazione e alla valorizzazione delle informazioni di natura qualitativa volte a migliorare l’analisi del rischio di credito delle imprese, nonché alla rappresentazione, in sede europea, delle caratteristiche del contesto operativo italiano.
Dal 2009, la moratoria è stata uno dei pilastri di (ri)finanziamenti per le PMI: la nuova iniziativa prevista dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, segue le misure recate dall’Avviso comune del 03.08.2009, poi dall’Accordo per il Credito alle PMI del 16.12.2011, ancora dalle Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28.02.2012, infine dall’Accordo per il credito del 01.07.2013.
L’efficacia delle manovre è provato dal fatto che, secondo l’ABI, alla data del 30.09.2014, le medesime hanno consentito alle PMI di sospendere il pagamento di circa 420 mila finanziamenti a medio-lungo termine, liberando liquidità per euro 24 miliardi.
Le PMI che si trovino in tensione di liquidità, dunque, dovranno valutare se richiedere subito la moratoria ai sensi dell’Accordo per il Credito 2013, ovvero attendere che si definisca la (astrattamente più interessante, perché estesa fino al 2017) moratoria della Legge di Stabilità 2015.
Al momento, pare di capire che la preferenza vada nel senso della prima, anche su sollecitazione del Ceto bancario (con tutta probabilità, prevale la prudenza: anche negli affari vale l’ammonimento “chi troppo vuole, nulla stringe”).
Per accedere alla moratoria, occorre verificare con l’Istituto di credito alcune condizioni.
In primo luogo, poiché l’obiettivo principale della moratoria è agevolare le imprese “meritevoli”, è di regola (ma con molte eccezioni) necessario che la PMI sia in bonis, ovverosia che, rispetto all’intero sistema bancario (compresi i contratti di leasing, lease back e simili), non abbia debiti scaduti (tecnicamente impagati a scadenza) oppure sconfinanti (tecnicamente con utilizzi superiori agli affidamenti), posizioni ristrutturate o rinegoziate o, peggio, “in sofferenza”, così come non deve avere procedure esecutive in corso o altri pregiudizievoli.
In secondo luogo, occorre verificare l’effettiva convenienza della moratoria.
Senza scendere nel dettaglio delle diverse facilitazioni, si consideri, come esempio, il mutuo: poiché la maggioranza dei contratti prevede un ammortamento “alla francese”, ovvero con una rata costante comprensiva di una quota capitale crescente, ne deriva che più un mutuo è “giovane” e più la quota capitale della rata è contenuta. In questa situazione, il ricorso alla moratoria porta un beneficio limitato. Una situazione inversa accade per i mutui più “vecchi”, per i quali la rata comprende una quota capitale molto rilevante.
[1] Si considerano:
- “microimprese” quelle che hanno meno di 10 occupati e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro;
- “piccole imprese” quelle che hanno meno di 50 occupati e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro;
- “medie imprese” quelle che hanno meno di 250 occupati e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.