21 Febbraio 2015

Il subentro nel contratto di leasing

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

C’è da dire, purtroppo, che il subentro nei contratti di leasing sta divenendo in questo periodo una pratica usuale. Dal punto di vista contabile il subentro nel contratto di leasing non è disciplinato da alcun principio contabile, possiamo solo richiamare la norma di comportamento 141 dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano, la quale ha chiarito che il corrispettivo di acquisto del contratto di leasing va suddiviso in due quote, una riferita al godimento del bene e l’altra relativa alla opzione di acquisto.

L’Associazione, infatti, precisa che, a fronte del prezzo, all’atto della cessione del contratto di leasing l’utilizzatore attribuisce all’acquirente sia il diritto ad utilizzare il bene (godimento) sia il diritto ad esercitare il riscatto di esso alla scadenza prevista. Il particolare poi il prezzo viene stabilito come differenza tra:

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
9,99 + IVAal mese
Abbonamento mensile
con fatturazione mensile
8,99 + IVAal mese
Promozione primo anno
con fatturazione anticipata
Rinnovo automatico a prezzo di listino
La
sopravvenienza è invece pari a euro 510.000,00 determinata come differenza tra il valore normale del bene, i canoni attualizzati e il prezzo di riscatto (900.000,00-300.000,00-90.000,00). L’eccedenza del corrispettivo di cessione (610.000,00) rispetto alla sopravvenienza (510.000,00) è la quota parte del costo da imputarsi a godimento del bene, nel nostro caso quindi euro 100.000,00.Contabilmente quindi, il cedente rileverà il credito e la sopravvenienza:
Crediti vs clienti     a     Diversi                                                                            744.200,00  
                               a     Sopravvenienza attiva                          610.000,00      
                               a     Iva a debito                                           134.200,00

La sopravvenienza attiva sarà costituita per euro 510.000,00 dalla sopravvenienza determinata (ex art. 88, comma 5 del Tuir) come differenza tra valore normale del bene, canoni residui e prezzo di riscatto e per euro 100.000,00 dalla differenza tra corrispettivo pagato e valore normale netto del bene (anche esso sopravvenienza ex art. 83 del Tuir).

Il cessionario invece rileverà il debito verso il fornitore, la quota parte del prezzo legata all’incremento del valore del bene e il costo per il godimento dello stesso:

Diversi                                               a        Debiti vs fornitori                               744.200,00

Acconto su Immobilizzazioni                                                           510.000,00

Costo per godimento beni di terzi                                                   100.000,00

Iva a credito                                                                                     134.200,00

Alla chiusura del bilancio provvederà alla rilevazione del risconto attivo per la quota parte del prezzo di acquisto relativo al godimento da imputarsi agli esercizi futuri.

Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF