14 Febbraio 2015

Anche la richiesta del rimborso Iva ha una corretta scrittura

di Viviana Grippo
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Il rimborso dell’iva[1] è uno degli istituti che recentemente ha subito rilevanti modifiche, con riferimento in particolare all’intervento del decreto semplificazioni. Una delle problematiche da affrontare in caso di rimborso era, infatti, quella relativa al rilascio della garanzia fidejussoria, costo e adempimento pressante per le aziende. Proprio su questo aspetto è intervenuto il Legislatore, creando, se così si può dire, un doppio canale:

  • rimborso libero da polizza fidejussoria,
  • rimborso con polizza fidejussoria.

Ancora di maggior interesse diviene la norma se si pensa che oggi essa si intreccia con la novellata disciplina del reverse charge che, vedendo ampliato il proprio ambito applicativo, determinerà un maggior numero di contribuenti che saranno costretti a ricorrere all’istituto del rimborso.

Sappiamo che la richiesta di rimborso, ad eccezione dei casi di cessazione dell’attività e di presenza di un credito nelle dichiarazioni degli ultimi 3 anni, è presentabile nel caso di:

  • aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
  • operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  • prevalenza di operazioni non soggette ad Iva;
  • soggetti non residenti.

Sappiamo anche che, nel caso di esistenza di credito triennale, si può richiedere il rimborso del minor credito Iva risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio e che esiste un limite quantitativo, poiché il rimborso del credito Iva può avvenire a condizione che il credito Iva sia superiore a 2.582,28 euro.

Il rimborso può essere eseguito con:

  • procedura semplificata, ovvero può essere eseguito dall’Agente della riscossione, per importi fino a 700.000 euro;
  • procedura ordinaria, da parte del competente Ufficio, per gli importi eccedenti il predetto limite o in caso di cessazione dell’attività o assoggettamento a procedure concorsuali.

I limiti per la richiesta di rimborso non risultavano essere però solo questi: il vecchio dettato dell’art.38-bis d.P.R. n.633/72, prevedeva che, per ottenerne l’erogazione, il contribuente, soggetto passivo di imposta, presentasse apposita ed idonea garanzia. Proprio su tale norma è intervenuto il decreto semplificazioni istituendo, di fatto, il doppio canale di cui si è detto sopra:

  • rimborsi liberi da garanzia fidejussoria, fattispecie che si verifica per rimborsi di importi inferiori a euro 15.000,00[2], o superiori a tale cifra, qualora richiesti da “contribuenti virtuosi”, con apposizione di visto di conformità sulla dichiarazione iva,
  • rimborsi con polizza fidejossoria, quelli di importo maggiore a 15.000 euro richiesti da “contribuenti non virtuosi”.

In realtà, la Circolare n.32/E del 30.12.2014 elimina il concetto di “contribuente virtuoso” contenuta nella norma, chiarendo che i rimborsi superiori a 15.000, senza garanzia, potranno essere erogati, dopo apposizione di apposito visto di conformità[3], sulla dichiarazione e presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attestino le seguenti condizioni di affidabilità:

  • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento[4];
  • la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
  • l’attività non è cessata né ridotta per effetto di cessioni di aziende o di rami di aziende;
  • non si è verificata la cessione, nell’anno precedente la richiesta, di azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati;
  • è stata data regolare esecuzione ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Ogni azienda dovrà quindi stabilire in quale fattispecie ricade, prima di presentare la richiesta di rimborso. 

Una volta presentata tale dichiarazione sarà però anche necessario eseguire la corretta registrazione contabile:

Credito iva in attesa di rimborso                     a                      Erario c/liquidazione iva

La scrittura contabile ha lo scopo di creare un apposito conto di “credito verso l’Erario” per la quota parte del credito vantato che esce dalla liquidazione delle imposta e, quindi, dal conto “Erario c/liquidazione iva”, che pertanto accoglierà il saldo delle successive liquidazioni e l’ammontare dell’imposta che sarà utilizzata in compensazione, per affluire ad altro conto dedicato, che potrebbe essere chiamato “Credito iva in attesa di rimborso”. Tale conto verrà chiuso nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria eseguirà il pagamento.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo art.38-bis si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (13 dicembre 2014).


[1] Ci riferiamo sia alle richieste di rimborso di iva annuali che trimestrali. Si precisa incidentalmente che anche per la richiesta di rimborso del credito trimestrale da modello TR sarà necessario il visto di conformità, oltre alla dichiarazione sostitutiva.

[2] L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000, ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.

[3] Il contribuente che non intende apporre il visto di conformità può comunque decidere di presentare apposita garanzia.

[4] Requisito non rilevante per i soggetti in contabilità semplificata.