Criticità nel nuovo sistema VIES
di Fabio PauselliCome noto, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 159941 del dicembre scorso ha intesto formulare le prime direttive sul nuovo sistema VIES introdotto con il D.L. n. 175/2014. La sensazione è che nelle more del decreto semplificazioni si sia persa l’ennesima occasione di fare chiarezza attorno ad una norma che, negli ultimi anni, ha creato non pochi problemi (e contenziosi) a tutti quei contribuenti dediti alle operazioni con l’estero. Senza soffermarci troppo sul contenuto del suddetto provvedimento (M.Peirolo, “È operativa l’iscrizione al VIES con effetto immediato”), già ampiamente trattato all’interno di ecnews (M.P.Cattani “VIES: Provvedimento attuativo, C.M. 31/E e Comunicato Stampa del 09.01”), in questo intervento analizzeremo alcune criticità del nuovo sistema che, inevitabilmente, creeranno più di qualche problema.
Le principali novità riguardano i soggetti già titolari di partita Iva che intendono iscriversi al VIES al fine di effettuare operazioni in entrata e/o in uscita con l’estero. Mentre nel precedente sistema l’ingresso alla banca dati avveniva trascorsi 30 giorni dalla presentazione di apposita istanza (per lo più cartacea) al competente ufficio delle Entrate, attualmente tale opzione è immediata attraverso apposita funzione resa disponibile nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto il contribuente potrà immediatamente porre in essere operazioni con l’estero, non appena avrà esercitato l’opzione on-line; sarà cura dell’Agenzia delle Entrate effettuare tutte le verifiche del caso al fine di intercettare eventuali anomalie, emanando al riguardo provvedimenti di cancellazione.
L’altra grande novità riguarda, per l’appunto, la fuoriuscita dal sistema VIES. Questa potrà avvenire per esplicita richiesta del contribuente oppure per effetto di apposito provvedimento disposto dagli uffici finanziari. Tralasciando i provvedimenti di cancellazione emanati in tutti quei casi limite considerati potenzialmente pericolosi, l’Agenzia delle entrate effettuerà periodicamente dei controlli formali nei confronti di tutti i soggetti passivi inclusi nella banca dati, soffermandosi, in particolar modo, sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. In particolare, procederà all’esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del suddetto decreto legge. Tale esclusione produrrà i suoi effetti soltanto dal sessantesimo giorno successivo alla data di un’apposita comunicazione che la Direzione provinciale competente dovrà inviare presso il domicilio fiscale del contribuente.
Se da un lato il Legislatore ha inteso semplificare l’ingresso nel VIES, dall’altro ne ha complicato la permanenza, penalizzando tutti quei contribuenti che operano con l’estero sporadicamente. Infatti ancorarne la permanenza alla presentazione degli elenchi riepilogativi risulta, francamente, alquanto fuorviante, anche per gli stessi uffici che saranno chiamati a svolgere degli inutili controlli “formali” in aggiunta agli usuali controlli in materia di Iva. Per non parlare dei contribuenti, e dei loro consulenti, che dovranno monitorare costantemente la propria posizione al fine di attribuire la corretta rilevanza alla eventuale comunicazione di esclusione ricevuta. Anche perché il ricevimento di una tale comunicazione potrebbe, al momento, generare soltanto ulteriori incertezze: si pensi ad un contribuente che riceve la comunicazione di esclusione e, prima del decorso dei sessanta giorni necessari affinché questa produca i suoi effetti, decide di porre in essere un acquisto intracomunitario non imponibile. Tale possibilità gli è preclusa ab origine, rappresentando il mero ricevimento della comunicazione sufficiente affinché si “congeli” la sua soggettività passiva Iva, oppure così facendo opererà una sorta di remissione in bonis per essere reintrodotto nell’archivio VIES? In tal caso l’Agenzia delle Entrate come potrà constatarlo se la tempistica nella presentazione degli elenchi riepilogativi andrà ben oltre la decorrenza dei suddetti 60 giorni? Forse in questi casi sarà più semplice presentare una nuova istanza, ma anche qui non mancano le incertezze: il contribuente potrà farlo durante i 60 giorni dalla ricezione della preventiva comunicazione di esclusione oppure dovrà attendere l’effettiva fuoriuscita per ripresentare l’istanza il 61° giorno? E nelle more dei 60 giorni, che ne sarà della sua soggettività attiva/passiva ai fini Iva?
La sensazione è che le criticità e gli interrogativi del vecchio sistema, che hanno generato contenzioso nelle operazioni con l’estero svolte preliminarmente all’ingresso nel VIES, riguarderanno, ora, tutte le operazioni che verranno poste in essere nella fase di fuoriuscita dallo stesso. E la chiamano semplificazione.