Società estinte: norma applicabile anche alle società di persone
di Giancarlo FalcoAccertamento a società estinte con effetto retroattivo“) avevamo analizzato la posizione dell’Amministrazione finanziaria che ha ritenuto tale norma di natura “
procedurale” ed, in quanto tale, applicabile anche in maniera retroattiva.
Sentenza n. 5/02/2015 della C.T.P. Reggio Emilia che, invece, ha stabilito cha la nuova disposizione non può avere carattere “
procedimentale” e, pertanto, non può essere considerata retroattiva.
, ha esteso la nuova norma anche alle società di persone.
Decreto semplificazioni faceva
riferimento esclusivamente all’estinzione delle società “
di cui all’articolo 2495 del codice civile”, ovvero la norma che disciplina esclusivamente la
cancellazione delle società di capitali.
cancellazione delle società di persone, infatti,
è disciplinata dall’art. 2312, comma 2, Cod. Civ., che dispone in maniera chiara che “
dalla cancellazione della società [dal Registro delle imprese]
i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi”.
“per motivi di ordine sistematico, si ritiene che le nuove disposizioni introdotte dall’art. 28, comma 4 del Decreto Semplificazioni possano applicarsi anche alla cancellazione di società di persone, fermo restando la diversa disciplina delle responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria”.
confermato dalla Cassazione Civile, Sez. Unite, nelle
sentenze n. 4060, 4061 e 4062, del 22.02.2010, che “
a seguito della modifica apportata all’art. 2945 c.c., comma 2, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, entrato in vigore il primo gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se è intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, ed ha riguardato una società di persone con conseguente perdita della capacità processuale della società […] (Cass. 15 ottobre 2008 n. 25192, 18 settembre 2007 n. 19347, 28 agosto 2006 n. 18618)”.
diversa misura della responsabilità dei soci.