30 Gennaio 2015

Società estinte: norma applicabile anche alle società di persone

di Giancarlo Falco
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Nuovi chiarimenti in merito alla delicata problematica relativa all’accertamento delle società cancellate dal Registro imprese.
Nello scorso articolo (”
Accertamento a società estinte con effetto retroattivo“) avevamo analizzato la posizione dell’Amministrazione finanziaria che ha ritenuto tale norma di natura “
procedurale” ed, in quanto tale, applicabile anche in maniera retroattiva.
Sul punto, qualche giorno fa l’Agenzia ha confermato nuovamente tale tesi, ma, per rendere ancora più ingarbugliata la vicenda, ciò è avvenuto pressoché contestualmente alla pubblicazione della recentissima
Sentenza n. 5/02/2015 della C.T.P. Reggio Emilia che, invece, ha stabilito cha la nuova disposizione non può avere carattere “
procedimentale” e, pertanto, non può essere considerata retroattiva.
Ad arricchire il quadro, segnaliamo un nuovo intervento dell’Agenzia delle entrate che, in risposta ad un quesito formulato nel corso di un incontro in una videoconferenza del 22 gennaio scorso
, ha esteso la nuova norma anche alle società di persone.
Tale chiarimento si era reso necessario in virtù del fatto che l’art 28 del
Decreto semplificazioni faceva
riferimento esclusivamente all’estinzione delle società “
di cui all’articolo 2495 del codice civile”, ovvero la norma che disciplina esclusivamente la
cancellazione delle società di capitali.  
La
cancellazione delle società di persone, infatti,
è disciplinata dall’art. 2312, comma 2, Cod. Civ., che dispone in maniera chiara che “
dalla cancellazione della società [dal Registro delle imprese]
i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi”.
Pertanto, essendo presente nella nuova norma esclusivamente il riferimento all’art. 2495 Cod. Civ. e non anche l’art. 2312 c.c., si riteneva che essa riguardasse esclusivamente le società di capitali.
Ed invece l’Agenzia delle entrate ha chiarito che
“per motivi di ordine sistematico, si ritiene che le nuove disposizioni introdotte dall’art. 28, comma 4 del Decreto Semplificazioni possano applicarsi anche alla cancellazione di società di persone, fermo restando la diversa disciplina delle responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria”.
Tale chiarimento, ad onor del vero, non stupisce particolarmente, in virtù del fatto che è stato sancito in giurisprudenza e definitivamente
confermato dalla Cassazione Civile, Sez. Unite, nelle
sentenze n. 4060, 4061 e 4062, del 22.02.2010, che “
a seguito della modifica apportata all’art. 2945 c.c., comma 2, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, entrato in vigore il primo gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se è intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, ed ha riguardato una società di persone con conseguente perdita della capacità processuale della società […] (Cass. 15 ottobre 2008 n. 25192, 18 settembre 2007 n. 19347, 28 agosto 2006 n. 18618)”.
Con le medesime sentenze, dunque, i giudici di legittimità avevano già ritenuto il principio dell’estinzione della società di capitale a seguito della cancellazione applicabile anche alle società di persone, seppure con le dovute differenze in ordine alla natura dichiarativa, anziché costitutiva, della cancellazione ed alla
diversa misura della responsabilità dei soci.
 
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