Scissione al nodo delle riserve?
di Ennio VialVita PozziL’attribuzione delle poste del netto in sede di scissione costituisce un aspetto cruciale dell’operazione, in quanto attribuire una tipologia di riserva o un’altra è tutt’altro che neutro sotto il profilo delle conseguenze fiscali.
Un interessante spunto sul tema è rappresentato dalla R.M. 317/E/2002, che ha affrontato il problema della identità fiscale delle riserve della scissa che confluiscono nella beneficiaria.
L’Agenzia chiarisce che esiste piena libertà di scelta in ordine alle “voci ideali” del netto che la scissa può utilizzare per alimentare il patrimonio della società beneficiaria. Nella scelta delle poste da trasferire non si ravvedono, infatti, limitazioni di natura civilistica alla discrezionalità delle società.
Viene, infatti, evidenziato come l’art. 2504-octies, commi 2 e 3 Cod. Civ. faccia riferimento esclusivamente alla destinazione degli elementi dell’attivo e del passivo, ma non alle voci ideali del patrimonio netto. L’art. 2504-octies è stato trasfuso nel nuovo art. 2506-bis a partire dal 2004.
Il passaggio interessante della Risoluzione è, tuttavia, quello seguente, dove si chiarisce che anche dal punto di vista fiscale vi è piena libertà di scelta e non vi è motivo di ritenere che tale ripartizione debba essere effettuata secondo un principio di proporzionalità (ai sensi dell’art. 173, comma 4 del Tuir, ossia in proporzione ai patrimoni contabili rimasti e attribuiti).
Ciò è confermato, a contrario, dallo stesso comma 9 dell’art. 173 del Tuir, che impone un obbligo di ricostruzione proporzionale nel patrimonio della beneficiaria solo per i fondi in sospensione d’imposta e non per le altre voci del netto.
Nel caso della Risoluzione, inoltre, la società beneficiaria ha, a sua volta, imputato le riserve di utili trasmigrate dalla scissa al proprio capitale sociale, con conseguente perdita dell’originaria qualificazione contabile presso la scissa.
Occorre a questo punto chiedersi se alla perdita della precedente qualificazione contabile (nel nostro caso, riserve statutarie), segua anche la perdita della originaria qualificazione giuridica (nel nostro caso, riserve di utili). L’Agenzia chiarisce correttamente che il passaggio di riserve dalla scissa alla beneficiaria non determina la perdita della originaria qualificazione giuridica dal momento che tali poste patrimoniali provenienti dalla scissa mantengono la medesima natura che avevano in capo alla scissa stessa, ancorché confluite nel capitale sociale della beneficiaria.
Tale circostanza è essenziale qualora la beneficiaria proceda, in seguito, alla distribuzione ai soci delle poste del patrimonio netto. Infatti, qualora la beneficiaria riduca il proprio capitale sociale restituendo somme originariamente qualificate come riserve di utili nel bilancio della scissa (che pertanto hanno scontato la tassazione ai fini Ires), gli importi distribuiti assumono rilevanza per i soci come dividendi.
Dalla stessa Risoluzione e dalla lettura del Codice Civile emerge come la società non sia tenuta ad indicare, nel progetto di scissione, la composizione del netto.
Tale composizione è opportuno che non abbia evidenza, per una serie di ragioni:
- non essendo obbligatoria, la società si vincola nella scelta delle riserve da assegnare alla beneficiaria;
- in taluni casi questa attribuzione potrebbe addirittura non essere possibile: si pensi al caso in cui le riserve indicate come “assegnande” sono nel frattempo state distribuite ai soci o consumate da perdite in corso di formazione;
- l’indicazione delle riserve in sospensione di imposta in proporzione ai patrimoni contabili appare inopportuna, in quanto non ha carattere di definitività, atteso che il patrimonio contabile della società scissa è destinato a variare nel corso del tempo;
- il rapporto tra il patrimonio della beneficiaria e quello della scindenda è generalmente sterilizzato con una clausola di conguaglio.
Se la scissione fosse non proporzionale, la scelta delle riserve potrebbe non essere indifferente per i soci. Tutti preferiranno ad esempio una riserva di capitali in luogo di una riserva di utili. Questi aspetti dovranno essere opportunamente gestiti contrattualmente al di fuori del progetto.