La tardiva costituzione del resistente
di Luigi FerrajoliL’art. 1, comma 2 del D. Lgs n. 546/1992 stabilisce che i giudici tributari debbano applicare le “norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
Come è noto, tuttavia, il processo tributario, rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificità, correlata sia alla configurazione dell’organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio.
In particolare l’art. 23 del D. Lgs. n. 546/1992 prevede espressamente che la costituzione in giudizio del resistente debba avvenire entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato e l’art. 32 del summenzionato Decreto prevede che le parti possano depositare documenti fino a venti giorni prima della data di trattazione.
Al contrario, nel contenzioso civile, la parte convenuta può costituirsi in giudizio sino alla prima udienza, ex art. 180 c.p.c, senza essere considerata contumace e senza incorrere in alcuna inammissibilità a parte, ovviamente, il caso in cui si voglia presentare domanda riconvenzionale, eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio o chiamare in causa un terzo; in questi casi il convenuto dovrà costituirsi venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 166 c.p.c.
Tale costituzione in limine litis è possibile poiché, nel processo civile, l’instaurazione del contraddittorio e l’espletamento della fase istruttoria avvengono in una fase successiva alla prima udienza e le parti in causa possono in ogni caso produrre documenti sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Sull’argomento si è recentemente espressa la sentenza n. 424/14 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, che ha deciso una vicenda nella quale veniva contestata l’inammissibilità della costituzione del resistente.
Nel caso in esame la società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo il difetto di notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, il difetto di motivazione della cartella, l’inesistenza della notificazione della cartella nonché l’illegittimità della medesima per omessa sottoscrizione ed omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si è costituita in giudizio la società concessionaria del Comune di Caltanissetta per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità, rilevando la rituale notificazione degli avvisi di accertamento, la conseguente infondatezza del rilievo di difetto di motivazione della cartella di pagamento, nonché la ritualità della notificazione della medesima e la non necessità della materiale sottoscrizione del funzionario.
Il ricorrente, all’udienza di trattazione, ha eccepito l’inammissibilità della costituzione della resistente: il ricorso è stato infatti notificato in data 06.05.2010 e detta società si è costituita il 09.04.2014, nonostante l’udienza di trattazione fosse fissata per il giorno 28.04.2014.
La Commissione tributaria provinciale, riprendendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, ha rilevato che la costituzione in giudizio da parte del resistente oltre sessanta giorni dalla notifica del ricorso “non importa l’inammissibilità della costituzione medesima, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa” (vedasi Cass. Civ. sent. n. 8962/05 e n. 2925/10).
Pertanto, in tale circostanza, deve essere riconosciuto il diritto alla parte resistente di difendersi, così come previsto dall’art. 24 della Costituzione, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D. Lgs. n. 546/1992, ossia entro venti giorni prima dell’udienza di trattazione. Tale termine è da considerarsi perentorio, anche in assenza di espressa previsione legislativa, sia per lo scopo che persegue sia per la funzione che adempie (rispetto al principio di difesa e a quello del contraddittorio sotto il controllo del giudice). Secondo il Collegio, da ciò consegue, nel caso in cui parte resistente abbia prodotto un documento oltre i termini indicati dall’art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992, che tale documentazione non potrà essere considerata dal Giudice al fine di decidere, stante la decadenza della parte alla produzione documentale.
Nel caso in oggetto la Commissione tributaria provinciale ha rilevato l’inammissibilità della costituzione del resistente e, pertanto, implicitamente ha ritenuto inammissibile la produzione in giudizio della documentazione, necessaria tra l’altro per provare la notificazione dell’avviso di accertamento, in quanto depositata oltre il termine di Legge.