Gli aspetti contabili del reverse charge
di Viviana Grippoesigibilità differita, split e reverse, pur accumunati dalla medesima ratio, sono completamente diversi, in particolare, con la scissione del pagamento, l’ente pubblico non ha alcun adempimento iva da seguire, ma solo l’obbligo di versare l’imposta, diversamente, nel caso dell’inversione contabile, oltre al versamento dell’iva, al fornitore spettano anche adempimenti sostanziali e contabili. L’effetto sull’incremento del credito iva del fornitore è invece elemento comune tra scissione dei pagamenti e inversione contabile.
prima chiedersi se ad essa possa applicarsi il reverse charge, a risposta negativa, occorrerà chiedersi se essa sia assoggettabile allo split payment e, solo se questo non è applicabile, assoggettare l’operazione al disposto del comma 6 dell’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, esigibilità differita.
art. 17, del D.P.R. n. 633/1972 estendendo l’applicazione dell’inversione contabile anche:
- alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica,
- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72,
- alle cessioni di bancali in legno (pallet).
- integrazione della fattura con l’esposizione dell’Iva ex art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972,
- registrazione della fattura nel registro acquisti,
- registrazione della fattura nel registro delle vendite.
il venditore rilascerà un documento privo di Iva, contenente l’indicazione:
Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633”.
dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta dovuta ad opera di chi la riceve.
Diversi |
a |
Fornitore Y (sp) |
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1.952,00 |
Servizi di terzi (ce) |
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1.600,00 |
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Iva a credito (sp) |
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352,00 |
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Cliente Y (sp) |
a |
Diversi |
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1.952,00 |
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Cliente Y (sp) |
1.600,00 |
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Iva a debito (sp) |
352,00 |
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Fornitore Y (sp) |
a |
Cliente Y (sp) |
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352,00 |
ogni software permette di effettuare la duplice registrazione con un solo movimento contabile su entrambi i registri.
bis del D. Lgs. n. 471/1997, con l’applicazione, per entrambe le parti, di
una sanzione pari al 3% dell’Iva, da un minimo di 258,00 euro, per la quale si rende in ogni caso applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
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5 Marzo 2018 a 11:29
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