Litisconsorzio e sospensione del processo per le società di persone – 2° parte
di Davide DavidIn un precedente intervento pubblicato su questo quotidiano (Litisconsorzio e sospensione del processo per le società di persone – 1° parte), si è evidenziato come nel contenzioso tributario la mancata riunione dei ricorsi nelle cause litisconsortili può comportare una disparità di trattamento nella tempistica del rimborso delle somme versate in pendenza di lite.
Si è altresì fatto presente che questa problematica si avverte, tra l’altro, nelle liti che riguardano gli accertamenti effettuati nei confronti delle società di persone e dei loro soci, per le quali, in questa sede, viene, invece, trattato l’istituto della sospensione del processo tributario, di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 546/1992.
Tale articolo statuisce che “Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”.
In giurisprudenza e in dottrina è alquanto dibattuta la questione della compatibilità di tale statuizione con quella delle sospensione necessaria di cui all’art. 295 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
In estrema sintesi, l’orientamento che sembra prevalere è quello di riconoscere la applicabilità dell’art. 295 c.p.c. al processo tributario, limitatamente però ai rapporti in essere tra processi tributari (c.d. “pregiudizialità interna”) e non anche a quelli in essere tra processo tributario e processi non tributari c.d. “pregiudizialità esterna”), per i quali troverebbe quindi applicazione unicamente quanto disposto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992.
Vi è ora da dire che la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. deve essere disposta unicamente quando risultino pendenti innanzi allo stesso giudice o a giudici diversi giudizi legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale da comportare che la decisione di una controversia dipende necessariamente dalla definizione di un’altra controversia.
Secondo la Corte di Cassazione tale rapporto di pregiudizialità sussiste, nel processo tributario, anche nelle liti per accertamenti emessi nei confronti di società di capitali “a ristretta base azionaria” con conseguenti accertamenti in capo ai soci per presunte distribuzioni di utili (vedasi, in tal senso, l’ordinanza n. 16294/14).
Per tale ipotesi la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci (a differenza di quanto ipotizzato per le cause riguardanti le società di persone), affermando, per contro, che laddove non sia possibile la riunione dei ricorsi si deve provvedere alla sospensione delle cause non riunite riguardanti i soci in attesa che si formi il giudicato nei confronti della società.
La situazione pare però essere diversa nel caso delle liti riguardanti le società di persone, per le quali, a differenza di quelle riguardanti le società di capitali “a ristretta base azionaria”, sussiste il litisconsorzio necessario (almeno secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità).
Per tale ipotesi parrebbe quindi potersi sostenere che la sospensione del processo possa trovare applicazione soltanto in relazione a quei soci che siano stati parte anche del processo della società e non, invece, in relazione a quei soci le cui cause siano state (o vengano) trattate in modo autonomo; in quanto la causa del socio non può considerarsi pregiudicata da quella proposta separatamente dalla società.
In tale ultima ipotesi parrebbe quindi potersi sostenere che i giudici chiamati a trattare le cause non riunite a quella della società siano tenuti ad esprimersi su dette cause, prendendo atto della decisione intervenuta in capo alla società, qualora favorevole alla società stessa, senza che sia loro consentito sospendere il processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società.
In tal senso sembra deporre anche quanto affermato in merito nella più volte richiamata sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 14815/08.
In detta sentenza è infatti affermato che “quando le parti del processo non sono le stesse (nel processo pregiudiziale, la società c/o l’amministrazione finanziaria; in quello pregiudicato, i soci c/o l’amministrazione finanziaria), la sentenza avente ad oggetto il reddito della società non può avere l’efficacia (vincolante) propria del giudicato nei confronti dei soci che non abbiano partecipato (e non abbiano avuto la possibilità di partecipare) al relativo processo. Quindi, l’eventuale sospensione del processo relativo ai soci, non potendo avere un beneficio diretto dalla sentenza pronunciata nei confronti della società, si risolverebbe in una inutile pausa processuale, difficilmente conciliabile con il principio della ragionevole durata del processo”.
Per tutto quanto sopra, nelle liti riguardanti il reddito delle società di persone risulta quini importante, in prima battuta, adoperarsi da subito perché, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, i giudici aditi per primi provvedano a integrare il contraddittorio con tutte le parti (società e tutti i soci), anche laddove per una delle parti (ad esempio, un socio) risultino territorialmente competenti degli altri giudici.
Se ciò non accade e se gli altri giudici (ad esempio, quelli territorialmente competenti per un socio) dovessero disporre la sospensione del processo in attesa del formarsi del giudicato per le altre parti (ad esempio, per la società) andrà valutata l’ipotesi di opporsi a tale sospensione, chiedendo che la causa venga decisa tenendo conto delle sentenze favorevoli alla società e/o agli altri soci, ancorché non ancora passate in giudicato.
Ciò anche per garantire la dovuta parità di trattamento nella tempistica (evitando ingiuste dilazioni) del rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio tra i soci che, partecipando alla medesima causa della società, hanno già ottenuto una sentenza a loro favorevole (e quindi il diritto al rimborso senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza stessa) e quelli che, invece, non essendo stati chiamati a integrare il contradditorio con la società, necessitano di una autonoma sentenza per vedersi rimborsare le predette somme.
Logicamente andrà anche valutata l’ipotesi di eccepire l’invalidità della sentenza emessa nei confronti della società per la mancata integrazione del contradditorio, con remissione della causa alla Commissione tributaria provinciale (se il vizio è eccepito in appello) ovvero con annullamento dell’intero processo con rinvio alla Commissione tributaria provinciale (se il vizio è eccepito nel ricorso in Cassazione).