La check list per la gestione del credito Iva
di Leonardo Pietrobonaspetti generali delle compensazioni, con una particolare attenzione alla verifica dei
presupposti necessari per poter accedere all’istituto della compensazione, la prima ipotesi operativa, anche dal punto di vista temporale, per l’apposizione del visto di conformità, riguarda il
credito Iva.
eccedenza Iva può essere gestita, a seconda della volontà e delle esigenze del contribuente, alternativamente mediante l’utilizzo in
compensazione orizzontale o verticale, di cui all’articolo di cui all’articolo 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, o mediante la
richiesta di rimborso, secondo le regole di cui agli articoli 30 e 38-
bis del D.P.R. n. 633/1972.
- alle compensazioni orizzontali, per effetto delle regole di cui all’art. 10 del D.L. n. 78/2010;
- ai rimborsi, per effetto delle regole introdotte dall’art. 13 D. Lgs. n. 175/2014 (c.d. “Decreto Semplificazioni).
01.01.2015 è possibile procedere con la
compensazione (con altri tributi e contributi) del credito
Iva annuale maturato nel 2014. Più precisamente, il credito Iva annuale,
fino all’ammontare di € 5.000, può essere utilizzato in compensazione dal 01.01.2015, nel modello F24,
senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge.
raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione:
- può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e
in aggiunta rispetto alle compensazioni “intermedie” (comprese tra € 5.000 ed € 15.000) necessita il
rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
correttezza formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e
conservazione delle scritture contabili.
C.M. n. 57/E/2009, ha chiarito che:
- il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente;
- il controllo implica la verifica:
-
- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione. In linea generale, ciò si traduce nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione annuale con quanto annotato nei registri Iva (fatture emesse / corrispettivi / acquisti) nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute;
- la predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini Iva.
verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione Iva annuale
corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007. L’attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti dalla normativa può essere rilasciata verificando la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito Iva, ossia la presenza:
- prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle relative agli acquisti / importazioni;
- di operazioni non imponibili;
- di operazioni di acquisto/importazione di beni ammortizzabili;
- di operazioni non soggette all’imposta;
- di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
rimborsi Iva, si ricorda che il citato art. 13 del D. Lgs. n. 175/2014, modifica il contenuto dell’articolo 38-
bis D.P.R. n. 633/1972, il quale, per effetto delle modifiche normative stabilisce alcune
specifiche ipotesi di rimborso, al ricorrere delle quali cambiano gli aspetti “operativi” da seguire per ottenere il rimborso dell’eccedenza d’imposta. In particolare, viene stabilito che, alternativamente, i
rimborsi dell’eccedenza possono essere:
- senza la presentazione di alcuna garanzia (polizza fideiussoria);
- con presentazione della garanzia (polizza fidiussoria).
bis del D.P.R. n. 633/1972 è dedicata alla prima ipotesi, ossia alla
richiesta di rimborso senza presentazione di garanzia, c.d. rimborsi “liberi”. Nella sostanza possono essere privi di garanzia:
- i rimborsi per importi non superiori ad € 15.000;
- i rimborsi di importo superiore ad € 15.000 presentati dai c.d. contribuenti virtuosi.
bis prevede che i
rimborsi eccedenti la soglia di € 15.000 possano essere eseguiti:
- previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo;
- a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
-
- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
- l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del Capitale sociale;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
dopo aver appurato l’esistenza e la spettanza del credito Iva, seguendo inevitabilmente anche le regole di cui sopra previste per la compensazione, verificare la
c.d “virtuosità” del cliente in questione.
bis del D.P.R. n. 633/1972, quali: il patrimonio netto, la consistenza del patrimonio immobiliare e il regolare versamento delle somme dovute a titolo di contributi e forme assicurative obbligatorie.