10 Gennaio 2015

Gli incassi dei compensi a cavallo d’anno

di Fabio Pauselli
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Come noto l’art. 54 del Tuir, per ciò che concerne i compensi dei professionisti, adotta il “principio di cassa”, in base al quale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo concorrono i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta. Questo principio è molto rigido, tanto che la dichiarazione dei compensi in un anno diverso comporterebbe il recupero delle somme non dichiarate nell’anno corretto, fermo restando il diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate nell’anno sbagliato.

In considerazione della chiusura dell’anno d’imposta 2014 appena avvenuta, potrebbero sorgere alcune problematiche in merito alla corretta rilevazione dei compensi riscossi a cavallo dell’anno, soprattutto quando intervengono strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. Così, ad esempio, per i compensi incassati mediante assegni bancari e/o circolari, questi rileveranno nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, a nulla rilevando il momento in cui viene versato sul conto corrente di quest’ultimo. Viceversa nel caso di compensi riscossi a mezzo bonifico bancario, questi rileveranno ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo nel momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità e l’accredito delle somme percepite sul proprio conto corrente.  In sostanza rileva la c.d. “data disponibile” e mai la “data valuta”, ovvero quella da cui decorrono gli interessi.

Altrettanto interessante è la rilevanza fiscale delle provvigioni corrisposte nell’ambito dei consueti contratti di agenzia. Generalmente per l’agente il ricavo correlato alla provvigione maturata diventa tassabile nell’anno in cui ha concluso il contratto con il cliente per conto dell’azienda mandante, a nulla rilevando il momento di pagamento della provvigione all’agente. Discorso a parte va fatto per l’azienda mandate, la quale, fiscalmente, si troverà ad operare con due componenti di redditi di segno opposto: infatti da una parte avrà a che fare con la deducibilità del costo relativo alla provvigione corrisposta all’agente, dall’altra con la tassazione del ricavo delle vendita operata nei confronti del cliente sulla base del contratto concluso dall’agente stesso.  Per quanto riguarda la vendita operata nei confronti del cliente, il corrispondente ricavo rileverà nell’anno d’imposta in cui il contratto produce i suoi effetti ovvero alla consegna/spedizione dei beni mobili oppure alla stipula dell’atto in caso di beni immobili. Per la deducibilità della provvigione corrisposta all’agente, invece, negli anni si sono susseguite diverse interpretazioni da parte dell’Agenzia delle entrate. In primis, con la Risoluzione n. 115/E/2005, era stato stabilito che per la casa mandante la provvigione poteva essere dedotta nel momento in cui questa rilevava fiscalmente anche per l’agente. Successivamente, con la Risoluzione n. 91/E/2006, è stato stabilito che la provvigione passiva per la casa mandante deve essere dedotta nell’esercizio in cui rileva il ricavo correlato con la vendita del bene, in base al principio generale di correlazione costi-ricavi. Tale orientamento, pienamente condivisibile, è stato confermato anche dalla Cassazione con la recente sentenza n. 23321/2013.

Sul versante della ritenuta di acconto, invece, questa rileverà diversamente, a seconda della natura del compenso corrisposto. Così, in caso di compensi di lavoro autonomo, la ritenuta rileverà e dovrà essere scomputata nel periodo d’imposta in cui il compenso concorre a formare il reddito. Viceversa nel caso delle provvigioni maturate dall’agente, la ritenuta potrà essere scomputata nel periodo d’imposta di competenza soltanto se questa è stata operata al momento della presentazione della dichiarazione.  In caso contrario rileverà nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata.

Si ricorda, infine, che per effetto del D.Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto semplificazioni”, i contribuenti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, non devono più spedire ogni anno ai loro committenti, preponenti o mandanti, l’apposita dichiarazione affinché la ritenuta sia applicata al 20% delle provvigioni. La dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti.