L’Agenzia chiarisce (tardivamente) le novità del decreto semplificazioni
di Comitato di redazioneLa corposa Circolare n. 31/E, rilasciata tardivamente dall’Agenzia delle entrate a chiarimento del decreto Semplificazioni, non fornisce elementi particolari che dissipino i dubbi sollevati nelle settimane precedenti dagli operatori dei settori toccati dai provvedimenti.
Si ripercorrono qui brevemente i principali punti esaminati dalla Circolare, che rappresentano un commento di 76 pagine, articolo per articolo, del decreto Semplificazioni, ad esclusione delle novità in materia di dichiarazione precompilata, cui sarà dedicato prossimamente un apposito documento di prassi, ed in materia di rimborsi Iva, per la quale, invece, sempre nella giornata di ieri, è stata pubblicata una Circolare apposita, la n. 32/E/2014, commentata in data odierna anche sulla presente rivista.
La circolare, in un estremo tentativo di chiarezza espositiva, è stata suddivisa in sei capitoli, in cui sono esaminate le semplificazioni introdotte dal decreto, in base alla natura giuridica del soggetto interessato (persone fisiche e società), oppure in base alla natura degli adempimenti fiscali oggetto di semplificazioni (rimborsi, fiscalità internazionale ed eliminazione di adempimenti superflui).
Un ultimo capitolo raccoglie gli argomenti residuali, relativi a differenti comparti impositivi, come, a titolo esemplificativo, l’adeguamento della definizione di prima casa, l’adeguamento dei limiti di importo per le cessioni gratuite di beni e per le spese di rappresentanza o le modifiche alla normativa sulle note di variazioni in diminuzione.
Per quanto concerne le semplificazioni che incideranno sulle persone fisiche, sono quattro gli ambiti di intervento:
- Addizionali comunale e regionale all’Irpef: è stata adeguata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale dell’addizionale regionale a quella prevista per l’addizionale comunale. Pertanto già dalla dichiarazione 2015, sarà necessario indicare il domicilio al 1° gennaio 2014 e non più al 31 dicembre. Inoltre, l’acconto dell’addizionale comunale già dal 2015 sarà calcolato con la stessa aliquota deliberata per l’anno precedente (2014), quindi eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote per il 2015 troveranno applicazione solo nel calcolo del saldo;
- Spese di vitto e alloggio dei professionisti: le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il costo secondo le regole della propria categoria di reddito, per altro senza soggiacere al limite di deducibilità del 75%, per le spese usufruite dal professionista (purché dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ne ha fruito). L’Agenzia ha inoltre puntualizzato che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale, ma che non trovano applicazione per le prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.
- Dichiarazione di successione: per i rimborsi fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (13.12.2014), non sussiste più l’obbligo di presentare dichiarazione integrativa di successione quando l’erogazione avviene dopo la presentazione della dichiarazione di successione originaria. Dalla stessa data, anche per le successioni già aperte, inoltre, sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando:
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- il valore dell’attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite);
- l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
- non cadano in successione beni immobili o diritti reali immobiliari.
Viene inoltre prevista la facoltà di presentare alcuni documenti, da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione, in copie non autenticate, accompagnati da un’autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Si tratta in particolare degli atti di ultima volontà, degli accordi tra le parti sulla legittima, dei bilanci e degli inventari, della prova di passività e oneri deducibili, ferma restando la possibilità per il Fisco di richiedere gli originali o copie autenticate, ora sono ammesse copie non autenticate,
- Riqualificazione energetica degli edifici: lavori pluriennali viene abrogato l’obbligo di comunicare alle Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta.
In relazione alle semplificazioni previste per i rimborsi, posto che, come già detto, in tale sede non sono state esaminate le novità in materia di rimborsi Iva, sono stati commentati i:
- Rimborsi in conto fiscale, erogati dagli agenti della riscossione, per i quali non è più necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi, poiché la corresponsione sarà effettuata automaticamente con l’erogazione del rimborso. Si ricorda che tali interessi spettano qualora il rimborso non avvenga tempestivamente, per mancanza o insufficienza di fondi. In tal caso, la decorrenza del computo avverrà a partire dal:
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- 61° giorno, per i rimborsi pagati direttamente dall’agente della riscossione;
- 21° giorno, per i rimborsi disposti dall’Agenzia delle entrate, a partire dalla comunicazione dell’ufficio.
- Rimborsi dei sostituti di imposta, i quali, dal 2015, potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Nella stessa maniera potranno anche essere recuperati i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto.
Esaminando le semplificazioni previste per le società, tre sono gli interventi principali di razionalizzazione:
- le comunicazioni di esercizio delle opzioni, che trovano applicazione già a partire dalla presentazione del Modello Unico 2015, prevedendo l’esercizio debba essere effettuato “con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”. Tale modifica incide sulle opzioni per:
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- trasparenza fiscale;
- consolidato nazionale;
- tonnage tax;
- Irap (da parte di società di persone e imprenditori individuali, per la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali).
- I termini di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni per le società di persone che hanno posto in essere operazioni straordinarie. Anche tali soggetti, a partire dal 2015, quindi, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta e dovranno versare il saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e quella Irap entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
- Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica, che a partire già dall’esercizio 2014, dovrà essere considerato su cinque esercizi. Pertanto, per essere in perdita sistematica nel 2014, una società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia dal 2009 al 2013) ovvero per quattro periodi e, per uno, aver conseguito un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Numerosi sono gli interventi normativi in ambito di fiscalità internazionale, già diffusamente esaminati nei giorni precedenti nel nostro quotidiano, dei quali l’Agenzia ripropone un elenco succinto:
- Le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, già dalla dichiarazione relativa al 2014, non devono più indicare nel modello l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e le generalità e l’indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari;
- Per le lettere di intento, con la Circolare viene semplicemente confermato quanto già previsto in un precedente provvedimento, ossia la sussistenza di un periodo “transitorio” fino all’11.02.2015;
- Per le comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi Black list viene ribadita la nuova cadenza annuale, al superamento della soglia dei 10.000 euro. L’Agenzia precisa che tale limite deve riferirsi al limite complessivo annuo e non per singola operazione;
- Relativamente alla banca dati VIES, vengono ripercorse le modifiche normative, prevedendo che l’iscrizione è automatica, su richiesta, già al momento dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa. Viene fornita una precisazione circa la facoltà riservata all’Agenzia di escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi: ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni ed in ogni caso, prima della cancellazione, sarà inviata al contribuente un’apposita comunicazione, a partire dalla quale decorrono 60 giorni entro i quali il contribuente deve manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie o dimostrare eventuali operazioni effettuate;
- La riduzione del contenuto degli elenchi Intrastat servizi, in un tentativo di adeguamento agli standard degli altri Stati europei, ha portato all’eliminazione dell’obbligo di indicare il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, a decorrere dalla data prevista in un Provvedimento che deve ancora essere pubblicato;
- Infine, i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli assicuratori esteri, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono stati uniformati a quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. E’ prevista quindi un’unica denuncia annuale entro il 31 maggio di ciascun anno relativamente ai premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente. La Circolare, pertanto, precisa che, essendo stata la comunicazione, fino a quest’anno, mensile, qualora tutti i premi relativi al 2014 siano già stati comunicati con detta previgente cadenza, la prima dichiarazione annuale sarà da presentare entro maggio 2016, relativa al 2015.
Gli unici interventi di abrogazione di adempimenti superflui contenuti nel decreto semplificazione e commentati dalla Circolare in esame sono relativi a:
- l’abrogazione della richiesta di autorizzazione da parte delle imprese concessionarie di servizi pubblici all’Agenzia delle entrate, per dedurre le quote di ammortamento finanziario secondo il medesimo criterio del piano della concessione, in luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico;
- l’abrogazione della cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In particolare, la dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La Circolare fornisce tre chiarimenti sul punto, anche in assenza del decreto attuativo:
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- è ammesso l’utilizzo della pec;
- viene riconosciuta validità “continuativa” alle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2013, fino alla perdita dei requisiti;
- la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a 2.065 euro), si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera.
- L’eliminazione in materia di appalti della solidarietà passiva dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del “fare”. Tuttavia, di converso, è stata apportata una modifica alla responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l’obbligo per il committente, di assolvere gli adempimenti del sostituto d’imposta,
- Inspiegabilmente annoverato tra le abrogazioni di adempimenti superflui, infine, si trova il paragrafo relativo all’estinzione della società ed alla responsabilità dei liquidatori, in cui viene commentata la nuova previsione secondo cui, ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, introducendo per altro una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, relativi all’anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria. L’Agenzia delle entrate, commentando tale norma, precisa che, trattandosi di norma procedurale, per altro finalizzata ad una più completa tutela del credito erariale, la stessa trova applicazione anche per attività di controllo su società già cancellate dal registro delle imprese (o che hanno chiesto la cancellazione) prima della data di entrata in vigore del decreto.
Infine, il capitolo di commento ai coordinamenti normativi esamina i seguenti aspetti di maggior rilievo:
- La modifica al regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni, che unifica in un’unica percentuale di detrazione, al 50%, per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, in precedenza fissate invece al 10%, per:
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- associazioni e le società sportive dilettantistiche
- associazioni senza fini di lurco e pro loco
- associazioni bandistiche e cori amatoriali.
- Adeguamento del valore detraibile Iva dei beni omaggio all’importo previsto ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, pari quindi ora per entrambe le discipline a 50 euro, a far data dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni;
- Estensione della facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali per crediti non riscossi, anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. omologati, ovvero di piani attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. pubblicati nel registro delle imprese;
- La modifica del regime fiscale dei beni sequestrati prevede che, ai fini dell’applicazione delle leggi antimafia, per evitare che l’amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di imposte relative a beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitivi, dal 1° gennaio 2014, è disposta la “sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile;
- L’adeguamento della definizione “prima casa”, per cui, per usufruire della agevolazione, anche in caso di applicazione dell’Iva (4%), così come per l’imposta di registro, deve trattarsi di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Pertanto, viene precisato che, a decorrere dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, nell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile, con possibilità di rettificare l’applicazione delle imposte versate sugli acconti, in caso di errata qualificazione dell’immobile in sede di stipula del preliminare. La Circolare specifica inoltre che sono da considerarsi superate la definizione di “abitazione di lusso” e di fabbricati “Tupini”, ai fini dell’applicazione dell’Iva, in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse dalla “prima casa” viene applicata l’aliquota del 10%;
- In tema di contenzioso tributario, è stato infine soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, per gli appelli notificati a partire, in assenza di una specifica disposizione transitoria, dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.
Per concludere, quindi, constatiamo con rammarico che anche in questo caso si poteva fare di più, meglio e prima, rispetto ad una mera parafrasi del decreto, licenziata il penultimo giorno dell’anno.