Cessione crediti d’imposta da istanza telematica di rimborso
di Maria Paola CattaniRisoluzione n. 117/E licenziata ieri dall’Agenzia delle entrate esamina la questione della
cedibilità di crediti di imposta risultanti
da istanze di rimborso ires
presentate telematicamente e non effettuate, quindi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi e valuta la possibilità di considerare la
differenza tra il valore nominale di tali crediti
e la somma effettivamente
corrisposta dall’intermediario finanziario come
onere finanziario deducibile ai sensi dell’art. 96 del Tuir.
- a seguito della mancata deducibilità forfetaria del 10%, ai fini Ires, dell’Irap relativa al costo del lavoro e agli oneri finanziari, concessa dal “decreto anticrisi” del 2008;
- a seguito della mancata deduzione, ai fini Ires, dell’Irap relativa al costo del personale dipendente, prevista nel 2011 dal “decreto Monti”.
- in primo luogo, se sia applicabile la disciplina di cessione dei crediti di imposta ex art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 ed ex art. 1 del D.M. n. 384/1997 e;
- se la differenza tra il valore nominale dei crediti e la somma effettivamente percepita possa essere considerata “onere finanziario” e, quindi, deducibile secondo quanto previsto dall’art. 96 del Tuir.
disciplina speciale
della cessione del credito di imposta, rispetto alla generale normativa civilistica, prevedendo (e limitando) la
cedibilità del credito di imposta
ai soli “crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi”.
strumento dell’istanza di rimborso in via telematica, appositamente delineato per consentire l’applicazione retroattiva delle norme in esame,
implica in ogni caso che
il contribuente, in concreto, effettui una riliquidazione ex post della dichiarazione dei redditi già presentata.
sussiste una evidente equiparabilità, sotto il profilo della disciplina della cessione dei crediti, tra l’istanza telematica di rimborso prevista dal legislatore a seguito della riliquidazione della dichiarazione e la richiesta di rimborso effettuata in tale sede”.
non è di ostacolo per la cedibilità del credito d’imposta in questione
chiesto a rimborso secondo le norme sopra richiamate”.
il diritto al rimborso è stato riconosciuto solo a seguito dell’applicazione retroattiva della norma, in un momento successivo alla scadenza dei termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
interesse erariale non risulta in alcun modo pregiudicato dall’esercizio di tale diritto, dal momento che l’accoglimento dell’istanza di rimborso implica in ogni caso il
controllo sostanziale sulla dichiarazione nella quale il credito sarebbe emerso, come se la disciplina sulla deducibilità forfetaria e analitica dell’Irap fosse stata già in vigore al momento della presentazione della stessa.
C.M. n. 14/E/2014, ha esaminato la
qualificazione fiscale del differenziale tra il corrispettivo e il valore di iscrizione del credito relativo ad un’operazione di cessione pro soluto. In tale sede l’Amministrazione aveva sostenuto che, dovendo pur sempre fare riferimento a quanto previsto dal contratto, una eventuale qualificazione come onere finanziario operata in bilancio, possa assumere rilevanza anche ai fini fiscali.
differenza in esame deriva da considerazioni di carattere puramente finanziario e non riguarda la solvibilità dei crediti stessi, il cui debitore è rappresentato dall’Erario e il cui ammontare è determinato dallo stesso legislatore, è corretto che a tale importo venga attribuita la natura di onere finanziario, in particolare se, come nel caso prospettato, questo trova anche coerenza con quanto pattuito contrattualmente.
qualificazione contabile di onere finanziario rilevata in bilancio e coerente con le pattuizioni contrattuali assume rilevanza ai fini fiscali, con la conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 96 del Tuir.
tanto per le società che applicano i principi contabili nazionali, in virtù di quanto previsto dalla citata C.M. 14/E/2014,
quanto per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali, per i quali invece la derivazione del dato fiscale dalle risultanze del bilancio proviene direttamente da quanto previsto dall’art. 83 del Tuir, il quale attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili IAS/IFRS.