29 Dicembre 2014

Verifica dei limiti per contabilità semplificata e liquidazioni Iva

di Federica Furlani
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La prossima chiusura del periodo di imposta 2014 è l’occasione per verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2015 le semplificazioni previste per:

  • la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
  • l’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

Partendo dalla
tenuta della contabilità:

  • le società di capitali (S.r.l., S.p.A., …) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria;
  • i professionisti possono adottare il regime di contabilità semplificata, quale regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;
  • imprenditori, società di persone ed enti non commerciali possono adottare  il regime di contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.

In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:

  • 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
  • 700.000 € per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Nella determinazione dell’ammontare dei ricavi, essi vanno individuati secondo il principio di competenza economica, senza considerare eventuali adeguamenti a studi di settore e parametri e, in caso di inizio attività in corso d’anno, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale. Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con comportamento concludente e poi va comunicata nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare la seguente distinzione:

  • nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente, bisogna far riferimento al limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 700.000€.
  • nel caso di ricavi della attività annotati distintamente, il limite da considerare è quello dell’attività prevalente. Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla R.M. n. 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.

Quindi i passaggi da effettuare sono:

  • identificare l’attività prevalente;
  • verificare la soglia di ricavi dell’attività prevalente;
  • verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività sia inferiore a 700.00€.

Esempi

  1. Ricavi annotati distintamente:
  • prestazioni di servizi (attività prevalente): 520.000 €
  • altre attività: 75.000 €

Sarà necessario adottare la contabilità ordinaria perché è superato il limite dell’attività prevalente.

  1. Ricavi annotati distintamente:
  • prestazioni di servizi (attività prevalente): 380.000 €
  • altre attività: 340.000 €

Sarà necessario adottare la contabilità ordinaria perché è superato il limite globale (700.000 €).


 

Per quanto concerne le liquidazioni Iva, il parametro da tenere in considerazione non è più l’ammontare dei ricavi, ma il volume d’affari realizzato da imprese e professionisti e, quindi indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), nell’anno solare precedente.

Ricordiamo che il volume d’affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni.

Dal 1° gennaio 2013 non sono più escluse dalla formazione del volume d’affari le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea non soggette ad imposta.

Possono dunque effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale i soggetti Iva che presentano un volume d’affari:

  • non superiore a 400.000 €, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
  • non superiore a  700.000 €, negli altri casi.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività miste, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d’affari e non ai ricavi.

Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo VO2 della dichiarazione Iva relativa all’esercizio in cui è stato tenuto il comportamento concludente.

L’opzione è vincolante per almeno un anno e resta valida fino a revoca.