Verifica dei limiti per contabilità semplificata e liquidazioni Iva
di Federica FurlaniLa prossima chiusura del periodo di imposta 2014 è l’occasione per verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2015 le semplificazioni previste per:
- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
- l’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.
Partendo dalla
tenuta della contabilità:
- le società di capitali (S.r.l., S.p.A., …) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria;
- i professionisti possono adottare il regime di contabilità semplificata, quale regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;
- imprenditori, società di persone ed enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.
In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:
- 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
- 700.000 € per chi svolge altre attività.
Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Nella determinazione dell’ammontare dei ricavi, essi vanno individuati secondo il principio di competenza economica, senza considerare eventuali adeguamenti a studi di settore e parametri e, in caso di inizio attività in corso d’anno, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.
I contribuenti che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale. Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con comportamento concludente e poi va comunicata nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare la seguente distinzione:
- nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente, bisogna far riferimento al limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 700.000€.
- nel caso di ricavi della attività annotati distintamente, il limite da considerare è quello dell’attività prevalente. Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla R.M. n. 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.
Quindi i passaggi da effettuare sono:
- identificare l’attività prevalente;
- verificare la soglia di ricavi dell’attività prevalente;
- verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività sia inferiore a 700.00€.
Esempi
- Ricavi annotati distintamente:
- prestazioni di servizi (attività prevalente): 520.000 €
- altre attività: 75.000 €
Sarà necessario adottare la contabilità ordinaria perché è superato il limite dell’attività prevalente.
- Ricavi annotati distintamente:
- prestazioni di servizi (attività prevalente): 380.000 €
- altre attività: 340.000 €
Sarà necessario adottare la contabilità ordinaria perché è superato il limite globale (700.000 €).
Per quanto concerne le liquidazioni Iva, il parametro da tenere in considerazione non è più l’ammontare dei ricavi, ma il volume d’affari realizzato da imprese e professionisti e, quindi indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), nell’anno solare precedente.
Ricordiamo che il volume d’affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni.
Dal 1° gennaio 2013 non sono più escluse dalla formazione del volume d’affari le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea non soggette ad imposta.
Possono dunque effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale i soggetti Iva che presentano un volume d’affari:
- non superiore a 400.000 €, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
- non superiore a 700.000 €, negli altri casi.
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività miste, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d’affari e non ai ricavi.
Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo VO2 della dichiarazione Iva relativa all’esercizio in cui è stato tenuto il comportamento concludente.
L’opzione è vincolante per almeno un anno e resta valida fino a revoca.