Opposizione al progetto di stato passivo
di Luca Dal PratoCon l’ordinanza del 04.11.2014 n. 23462 la Corte di cassazione si è espressa su un’interessante questione stabilendo che la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporti l’acquiescenza alla proposta e la conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.
Per comprendere le motivazioni della Corte è utile riassumere, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento. L’art. 52 L.F. stabilisce che, salvo diverse disposizioni della legge, ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V: il creditore che voglia concorrere all’attivo fallimentare ha quindi l’obbligo di assoggettare la propria pretesa all’accertamento dello stato passivo di cui agli artt. 93 e segg. L.F.. Il curatore, effettuati i relativi accertamenti, deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale e lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, che possono presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza (art. 95, comma 2 L.F.). Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ai sensi dell’art. 98, comma 1 L.F., può infine essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
L’accertamento dello stato passivo consiste quindi nell’individuazione dei creditori del fallito, ossia di coloro che vantano pretese pecuniarie (o convertibili in denaro) e diritti reali o personali (su beni mobili e immobili) di proprietà o in possesso del fallito stesso. Come sostenuto da autorevole dottrina, attraverso l’accertamento del passivo vengono selezionati i creditori che hanno diritto ad essere soddisfatti con il ricavato della liquidazione e i titolari di diritti su cose rientranti nella disponibilità materiale (e non giuridica) del fallito. In sostanza, la formazione dello stato passivo è un procedimento necessario che non ammette equipollenti (“principio di esclusività”).
Nel caso di specie, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un creditore (ex art. 98, L.F.) avverso lo stato passivo del fallimento in quanto, al ricorrente, era preclusa la possibilità di proporre opposizione non avendo presentato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore né essendo comparso all’udienza di discussione dello stato passivo.
Il creditore è ricorso per Cassazione contro il decreto del Tribunale deducendo la violazione degli artt. 95, comma 2, 98 e 99 L.F nonché 115 c.p.c. sostenendo che la tesi non potesse trovare accoglimento anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 5659/2012, 11026/2012). Secondo il creditore, l’art. 95 L.F., nel prevedere che i creditori possano esaminare il progetto di stato passivo, presentare osservazioni scritte o produrre nuovi documenti, attribuisce agli stessi una facoltà nel loro interesse e non impone alcun obbligo.
Sulla scorta di tali elementi, gli Ermellini si sono espressi rilevando che, “in tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione”.
In particolare, secondo i Giudici, l’art. 95 comma 2 L.F. (come introdotto dal D.Lgs. 12.12.2007, n. 169) prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Secondo la Corte, deve perciò escludersi che il suddetto termine sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (Cass. civ. sezione 1 n. 5659 del 10 aprile 2012 e Cass. civ. ord. sezione 6-1 n. 20583 del 6 settembre 2013).
Pertanto, “il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Reggio Emilia che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.