17 Dicembre 2014

Tre provvedimenti per il 730 precompilato: entro il 28 febbraio i dati

di Maria Paola Cattani
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Il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha firmato ieri i
tre provvedimenti previsti dal Decreto Semplificazioni, con cui vengono definite le modalità ed i contenuti delle trasmissioni dei dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Come noto, il D. Lgs. n. 175/2014, pubblicato in G.U. il 28 novembre scorso, prevede che, a partire dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2014, l’Agenzia delle entrate sfrutterà le informazioni in suo possesso, finora utilizzate solo per finalità di controllo, per fornire entro il 15 aprile 2015, una
dichiarazione dei redditi già, almeno parzialmente,
precompilata, per i titolari di
reddito da lavoro dipendente e assimilati (e quindi anche per i
pensionati).
Affinché l’Agenzia delle entrate possa predisporre tale dichiarazione, nonché ai fini dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, “
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
 a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
 b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
 c) contributi previdenziali ed assistenziali;
 d) contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I tre provvedimenti pubblicati ieri determinano proprio le modalità di trasmissione di tali dati:
  1. il provvedimento n. 160358 detta i requisiti e le modalità di trasmissione dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. Destinatari degli obblighi sono pertanto le banche e gli altri intermediari finanziari, che effettueranno le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline; 
  2. il provvedimento 160365 detta i requisiti e le modalità di trasmissione dei dati relativi ai contributi previdenziali. I destinatari di tali previsioni sono pertanto gli enti previdenziali, che effettueranno anch’essi tale comunicazione tramite Entratel o Fisconline;
  3. il provvedimento 160381 detta infine i requisiti e le modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Destinatarie di tali prescrizioni sono quindi le compagnie di assicurazione, che effettueranno le comunicazioni utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID).
I provvedimenti prevedono la possibilità di effettuare
tre tipologie di invii:
  • invio ordinario, che è la comunicazione con cui si inviano, in una o più volte, i dati richiesti. Infatti, i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
  • invio sostitutivo, mediante il quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva già inviata e acquisita dal sistema telematico;
  • annullamento, che è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione precedentemente trasmessa e acquisita. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva, si precisa, determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza che tuttavia siano ripristinati quelli della comunicazione sostituita.
L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili gratuitamente i
software di controllo e di predisposizione dei file, che dovrebbero agevolare la trasmissione telematica, verificando in via preliminare eventuali incongruenze presenti tra i dati. Difatti, è possibile che lo
scarto della fornitura si verifichi in due maniere:
  • in via preliminare, che avviene in caso di mancato riconoscimento dei codici di autenticazione per Entratel o Fisconline o del soggetto tenuto alle comunicazioni, oppure se il file risulta duplicato, non elaborabile (se predisposto con un software inadatto) o contente errori bloccanti;
  • per incongruenze, rifiuto che viene comunicato mediante una “ricevuta di scarto”, nella quale sono indicati la data e l’ora di ricezione del file, l’identificativo del file attribuito dall’utente, il protocollo attribuito al file, il motivo dello scarto.
Si precisa che in caso di trasmissione di dati cumulativi, qualora vi siano contenuti alcuni codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti, ma la restante parte del file viene accolta: sarà pertanto necessario rieffettuare l’invio per i soli dati relativi ai codici fiscali non acquisiti, entro i termini più sotto specificati.
Se invece la trasmissione è effettuata correttamente, nel momento in cui è
completata la ricezione del file viene rilasciata una
ricevuta che riporta l’identificativo del file, il protocollo contenente data e ora ed il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Tutte le comunicazioni sono da effettuarsi entro il predetto
termine del
28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati. Tale data assume rilievo anche in caso di scarto o annullamento della fornitura trasmessa entro i termini, in quanto:
  • nel caso di scarto dell’intero file, oppure in caso di scarto di solo alcuni codici fiscali della fornitura, perché ritenuti non validi, è necessario effettuare un nuovo invio ordinario (completo, o contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati) sempre entro il 28 febbraio, ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia;
  • per tutte le altre ipotesi di scarto, invece, la correzione di dati trasmessi entro il 28 febbraio deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine, così come la comunicazione di annullamento dei dati trasmessi deve essere inviata sempre entro cinque giorni dal medesimo termine.
I provvedimenti dell’Agenzia in commento, infine, precisano anche che i dati e le notizie così raccolte “
nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali”, sono raccolti e ordinati su scala nazionale “
al fine di valutare la capacità contributiva
e di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti”.

E’ curioso constatare come la dichiarata finalità di controllo della “capacità contributiva”, per altro non prevista dalla normativa che ha demandato l’emanazione dei provvedimenti stessi, venga posta dall’Agenzia delle entrate in posizione antecedente rispetto al fine “di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata” previsto come prioritario dalla norma. Si trova tuttavia conferma di tale esplicita finalità anche esaminando gli allegati da utilizzare per la compilazione, dove, ad esempio, viene prescritto l’obbligo di comunicazione dei dati sulle assicurazioni relative ai danni su immobili, gioielli e preziosi e opere d’arte, e vengono esclusi invece quelli relativi ai contratti di assicurazione relativi alla responsabilità civile.
Si ricorda, infine, che il contribuente avrà la facoltà di accettare o meno quanto contenuto nella dichiarazione precompilata ed, eventualmente, di apportare le proprie modifiche, ferma restando anche la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. Si sottolinea tuttavia che,
nel caso di presentazione della dichiarazione effettuata mediante professionista, il controllo formale sarà, per espressa previsione normativa, effettuato nei confronti del professionista stesso, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, che fossero già indicati nella dichiarazione precompilata.