Lettere di intento: da quando si cambiano le abitudini?
di Francesco ZuechGiovanni ValcarenghiQuella introdotta dall’articolo 20 è certamente una delle novità più interessanti del D.L. n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. di venerdì scorso; infatti, si ribalta, direttamente sull’esportatore abituale, il compito di comunicare al Fisco le dichiarazioni d’intento emesse. Dopo dieci anni, con effetto per le operazioni effettuate dal 01/01/2015, quindi, si cambia impostazione e la novità sta generando fra gli operatori un po’ di imbarazzo, proprio con riferimento alla decorrenza. Una volta superati i primi disagi (inevitabili quando si cambiano regole consolidate), la semplificazione avrà, tuttavia, il pregio di dimezzare – a livello nazionale – gli adempimenti in materia e, soprattutto, di assorbire le pesanti ripercussioni sanzionatorie in capo al fornitore. Vediamo di fare il punto.
La novità per l’esportatore abituale
Con la riscrittura dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746/1983 la norma carica direttamente sull’esportatore abituale (il cessionario/committente), e non più sul fornitore, l’onere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento e aggiunge quello di consegnare al proprio fornitore, oltre alla citata dichiarazione, anche la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia. Da questo versante la novità implementa qualche tassello nell’operatività del cessionario/committente che, però, è anche il soggetto che chiede l’agevolazione.
La novità per il fornitore
Dal lato del fornitore, invece, da una parte è chiesto il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva delle dichiarazioni d’intento ricevute (aspetto che in futuro potrebbe essere eliminato a seguito delle probabili novità comunitarie che imporranno, anche all’Italia, di ridurre a massimo 27 le informazioni da inserire in dichiarazione) ma, dall’altra, la soppressione dell’onere comunicativo e la modifica all’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 elimina (questo l’aspetto più importante), le pesanti ripercussioni sanzionatorie (dal 100% al 200% l’imposta e la responsabilità solidale sul tributo) che in base all’impianto ancora in vigore per le operazioni fino al 31/12/2014 si abbattono, invece, sul fornitore in caso invio con dati incompleti, inesatti, omissione o ritardo (caso non così remoto). La novella, più precisamente, libera il fornitore dall’onere comunicativo, ma mantiene in capo al medesimo le sanzioni per la sola ipotesi in cui emetta fattura ex art. 8, comma 1, lett. c) senza aver ricevuto la dichiarazione d’intento e (questa la particolarità voluta dall’Amministrazione finanziaria), senza aver riscontrato telematicamente la ricevuta rilasciata dall’Agenzia. Il Fisco, in sostanza, non si fida di quanto l’esportatore abituale potrebbe formalmente consegnare ai propri fornitori e chiede, quindi, un riscontro telematico prima di applicare la sospensione d’imposta in fattura.
Il riscontro telematico della dichiarazione d’intento
Da quanto ci risulta, il citato riscontro avverrà in modalità “light” e cioè attraverso una sezione del sito dell’Agenzia dove il fornitore potrà direttamente verificare i riferimenti risultanti nell’attestazione consegnata dal cliente (un po’ come avviene per il controllo delle partite Iva). Inoltre, se dovesse essere accolta la proposta avanzata da alcune Associazioni, il disagio per i fornitori (e per i loro consulenti) risulterà ridotto ai minimi termini laddove fosse la stessa Agenzia a inviare al fornitore un messaggio all’indirizzo PEC (Inipec) oppure a quello mail eventualmente inserito dal cliente in quella che sarà la nuova modulistica elettronica trasmessa dal cliente.
La responsabilità solidale
Il decreto non interviene, invece, nella disciplina della responsabilità solidale, prevista dal comma 384 della L. n. 311/2004, per l’imposta evasa a seguito della dichiarazione rilasciata dal cessionario in mancanza dei presupposti. Appare, tuttavia, ragionevole ritenere che l’eliminazione, a regime, dell’onere comunicativo del fornitore dovrebbe trascinare anche l’eliminazione della solidarietà salva, ovviamente, l’ipotesi di frode e mala fede (che la giurisprudenza, tuttavia, colpisce già nel vigente sistema).
Le dichiarazioni d’intento di dicembre 2014 con effetto 2015
Come anticipato in premessa, le novità entrano in vigore con effetto per le operazioni effettuate dal 01/01/2015. Due, principalmente, sono le situazioni imbarazzanti che sorgono per effetto di tale disposizione e riguardano:
- da una parte, la possibilità di emettere a dicembre dichiarazioni d’intento con efficacia 2015 e,
- dall’altra, il comportamento che dovrà essere conseguentemente adottato dal fornitore.
In merito al primo aspetto, a nostro giudizio, per quest’anno non sembra essere in discussione l’abitudine, già riconosciuta dalla prassi ministeriale (R.M. n. 355803 del 26/07/1985) di inviare in anticipo le dichiarazioni che si vuole rendere operative già con effetto dal primo giorno del nuovo anno (laddove, ovviamente, si sia certi di avere i requisiti). A tal riguardo basta, infatti, osservare e considerare che:
- l’art. 20 del decreto richiede anche l’emanazione, entro 90 giorni, di un provvedimento con le modalità applicative (quindi entro il 13/03/2015);
- lo Statuto del Contribuente vieta l’introduzione di nuovi adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dall’adozione dei provvedimenti di attuazione (il tutto, quindi, potrebbe diventare operativo, addirittura, a maggio inoltrato, che, del resto, è quello che è successo esattamente 10 anni fa).
In attesa della definizione dei provvedimenti attuativi o, comunque, di chiarimenti ufficiali, si ritiene pertanto possibile (oltre che opportuno) che il forniture continui a seguire le vecchie regole e che, quindi, comunichi le dichiarazioni ricevute; non solo quelle eventualmente riferibili all’ultima parte del 2014 (per le quali si continua sicuramente con la vecchia impostazione), ma anche quelle riferibili al 2015.
Va da sé, infine, che per il fornitore, dal lato operativo, tale problematica non si manifesterà fino al 16/02/2015 (in base alla vecchia disciplina – ancora vigente – le dichiarazioni ricevute, infatti, vanno spedite telematicamente entro la scadenza della liquidazione Iva in cui confluisce la prima fattura emessa con la dichiarazione ricevuta) ed è ragionevole considerare che per quel periodo saranno comunque forniti chiarimenti ufficiali.